SENTENZA N. 299
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il primo aprile 1981 dall'Assemblea Regionale Siciliana recante "Assunzione a carico della Regione delle spese per il personale dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica" promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 9 aprile 1981, depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 1981;
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
Udito nella Camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ricorso alla Corte costituzionale, notificato il 9 aprile 1981 (depositato il successivo 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 6 maggio 1981 e iscritto al n. 6 Reg. ric., 1981) il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugnò:
I) la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta dell'11 aprile 1981 dal Titolo "Assunzione a carico della Regione delle spese per il personale dei consorzi provinciali per l'iscrizione tecnica" per violazione dell'art. 43 dello Statuto speciale di autonomia;
II) in subordine l'art. 2 co. 2 ("In detto ruolo accederà il personale insegnante ed amministrativo in servizio alla data del 1ø gennaio 1975 e comunque alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Republlica 24 luglio 1977, n. 616") per violazione dell'art. 97 Cost.
Premesso che la Regione con la legge impugnata aveva disposto che il personale dei consorzi provinciali per la istruzione tecnica, operanti in Sicilia, fosse trasferito nei ruoli dei Comuni capoluogo di Provincia, per essere utilizzato in attività scolastiche, parascolastiche ed amministrative nonché in attività integrative della scuola, il Commissario osservò che l'art. 39 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 il quale aveva soppresso i consorzi per l'istruzione tecnica trasferendo al contempo le relative funzioni i beni e il personale alle regioni "si riferisce alle regioni a statuto ordinario, come si desume dall'art. 1 del medesimo d.P.R. n. 616, ed in modo più esplicito dal disposto dell'art. 1 della legge delega 22 luglio 1976, n. 382, in attuazione della quale il Governo ha emanato il d.P.R. 1977 n. 616", mentre per le regioni a statuto speciale, e per la Sicilia in particolare, il trasferimento é subordinato alle norme di attuazione da emanarsi secondo il procedimento indicato dall'art. 41 dello Statuto e solo a seguito della emanazione di tali norme la Regione siciliana potrebbe, con proprio provvedimento legislativo disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni stesse. Aggiunse il Commissario che con il provvedimento legislativo impugnato la Regione si limitava a disciplinare il passaggio, nei ruoli comuni, del personale senza alcunché disporre in ordine alle funzioni e ai beni dei Consorzi cui appartengono, di guisa che nell'ambito della Regione siciliana viene a determinarsi una situazione anomala derivante dal fatto che i Consorzi come enti continuano ad esistere mentre sono privi del personale assorbito nei ruoli dei comuni e pertanto versano nell'impossibilità di svolgere alcuna attività. Ad avviso del Commissario la Regione, in attesa delle norme di attuazione dello Statuto, sarebbesi dovuta limitare ad assumere a proprio carico le spese per il personale dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, come espressamente indicato nel titolo della legge e praticato, da ultimo, per l'assistenza scolastica con legge regionale 7 agosto 1977, n. 82.
Con specifico riferimento all'art. 2 co. 2, dedusse il Commissario che la tutela del posto di lavoro e delle giuste aspettative del personale di ruolo assunto, a tempo indeterminato, in servizio presso i Consorzi per l'istruzione tecnica alla data del 1ø gennaio 1975, non potesse essere estesa ad altro personale in posizione giuridica non ben definita e senza alcuna garanzia di professionalità né esperienza (situazione desumibile dall'inciso "comunque" in servizio alla data di entrata in vigore del d.P.R. 14 luglio 1977, n. 616).
1.2. - Con deduzioni depositate il 5 maggio 1981, la Regione siciliana, in persona del Presidente avv. Mario D'Acquisto, rappresentato dal prof. avv. Aldo Maisano per procura speciale con firma autenticata il 23 aprile 1971 per notar C. Di Giovanni, concluse per il rigetto del primo motivo del ricorso del Commissario sul riflesso che:
a) le norme di attuazione non occorrono qualora l'attribuzione di competenza alla Regione possa farsi direttamente derivare dallo Statuto sempreché l'intervento normativo della Regione non incida su funzioni esercitate da uffici dello Stato;
b) tale principio é applicabile anche al caso concreto perché i consorzi per l'istruzione tecnica sono (non uffici né organi dello Stato, che più non provvede neppure al loro finanziamento, sibbene) enti autonomi locali che operano nel settore dell'istruzione media;
c) d'altro canto, la Regione siciliana ha competenza legislativa esclusiva in materia di "regime degli enti locali" e di "ordinamento degli uffici e degli enti regionali" (art. 14 lett. o) e lett. p) dello Statuto) ed ha competenza legislativa concorrente in materia di "istruzione media" (art. 17 lett. d) dello Statuto), e, pertanto, é legittimata a disporre la assegnazione ai Comuni capoluogo di provincia del personale dei consorzi per l'istruzione tecnica, assumendo a proprio carico il relativo onere finanziario indipendentemente dalla emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 43 dello Statuto, che nella specie non occorrono;
d) in altra occasione, e precisamente con riguardo agli Enti di assistenza e ai patronati scolastici la Regione ha adottato analoghi provvedimenti, senza osservare la procedura di cui all'art. 43 dello Statuto con la l. reg. 13 gennaio 1979, n. 1, che non é stata impugnata. In riferimento al motivo subordinato d'impugnazione coinvolgente il contrasto tra l'art. 2 co. 2 inciso finale della impugnata legge e l'art. 97 Cost., osservò la Regione siciliana che il riconoscimento del servizio prestato dal personale dei Consorzi eventualmente assunto in data successiva al primo gennaio 1975 risponde ad un elementare principio di giustizia sostanziale e che l'immissione nel "ruolo transitorio ad esaurimento" anche di detto personale non implica un appiattimento generale della posizione giuridica di tutti i dipendenti dei Consorzi ed é conforme all'esigenza di assicurare la continuità del servizio in corso.
2. - Nell'adunanza del 9 dicembre 1986 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione.
Considerato in diritto
3. - Non solo la legge regionale siciliana, approvata il primo aprile 1981 ("Assunzione a carico della Regione delle spese per il personale dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica"), impugnata dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, non risulta pubblicata, ma l'art. 1 l. reg. sic. 11 gennaio 1985, n. 15 (Assunzione a carico della Regione delle spese dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e altre norme sull'occupazione giovanile), con statuire che "In attesa che, in seguito al trasferimento dei poteri derivanti dalle emanande norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di pubblica istruzione, la Regione possa provvedere allo scioglimento dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, l'onere finanziario relativo é assunto dallo stesso" recepisce le censure del Commissario per lo Stato adunate nei motivi principale e subordinato dell'impugnazione (supra 1.1.).
Pertanto é cessata la materia del contendere (in tali sensi, da ultimo, C. cost. n. 246/1985
).