ORDINANZA N. 275
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 n. 3 e 3 del d.P.R. 22 settembre 1978, n. 695 ("Modificazioni alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione"), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 aprile 1982 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra S.r.l. Casillo Francesco contro Ministero delle Finanze, iscritta al n. 558 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 27 maggio 1982 dalla Corte di Appello di Genova nel procedimento civile vertente tra Amministrazione delle Finanze contro S.p.A. Grasoli, iscritta al n. 563 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che:
1. - il Tribunale di Bari e la Corte d'Appello di Genova sollevano, in riferimento il primo all'art. 10 Cost. e la seconda all'art. 11 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 n. 3 e 3 del d.P.R. 22 settembre 1978, n. 695 ("Modificazioni alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione");
2. - i giudici rimettenti rilevano che le norme censurate introducono il principio secondo cui il dazio applicabile é quello vigente al momento della dichiarazione di importazione (e non quello più favorevole tra quest'ultimo e quello vigente al momento dello sdoganamento, come prevedeva l'art. 6 del d.P.R. n. 723/65): ma ciò soltanto a decorrere dall'11 settembre 1976; esse offenderebbero gli invocati parametri costituzionali, in quanto incompatibili con i regolamenti CEE che, alla luce dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia nella sentenza 15 giugno 1976, avevano già in precedenza stabilito il suddetto principio;
3. - é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, chiede che la Corte dichiari la questione inammissibile o comunque infondata.
Considerato che:
1. - i giudizi, data l'identità delle questioni, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
2. - la medesima questione é stata già esaminata, sotto gli stessi profili, dalla Corte costituzionale e, con sentenza n. 48 del 1985, dichiarata inammissibile, sulla base della sistemazione data con la precedente sentenza n. 170/84 ai rapporti tra diritto comunitario e legge nazionale; la normativa comunitaria, infatti, entra, e permane in vigore, nel nostro territorio - tutte le volte che essa soddisfa il requisito dell'immediata applicabilità - senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato: con la necessaria conseguenza che il giudice interno, accertato che la specie cade sotto il disposto del regolamento comunitario, é sempre e subito tenuto ad applicare le norme ivi contenute.
3. - Il risultato testé indicato s'impone anche con riguardo al giudizio promosso dal Tribunale di Bari, sebbene quest'ultimo abbia denunciato la sola violazione dell'art. 10 Cost.: la questione é, infatti, comunque inammissibile, in riferimento all'art. 11 Cost., o ad altro parametro, per le ragioni in altre pronunzie già esposte (cfr. sent. n. 113/85).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. l n. 3 e 3 del d.P.R. 22 settembre 1978, n. 695 ("Modificazioni alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione"), in riferimento agli artt. 10 e ll Cost., sollevata dal Tribunale di Bari e dalla Corte d'Appello di Genova con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.
Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1986.