Ordinanza n. 266 del 1986

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ORDINANZA N. 266

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 665, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1985 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Walk Helmunt, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 22 luglio 1985, ha denunciato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 665, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non dispone che il decreto di fissazione dell'udienza avanti alla sezione istruttoria della corte d'appello sia notificato anche all'estradando;

considerato che, come chiaramente risulta dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione, la censura investe l'art. 666, quinto comma, del codice di procedura penale e non l'art. 665, secondo comma, dello stesso codice, evocato, nel solo dispositivo, per mero errore materiale;

che con sentenza n. 280 del 1985 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 666, quinto comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non dispone che il decreto ivi previsto sia notificato all'estradando".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 666, quinto comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente il legittimo "nella parte in cui non dispone che il decreto ivi previsto sia notificato all'estradando", questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 15 dicembre 1986.