ORDINANZA N. 265
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con quattro ordinanze emesse l'11 ottobre 1985, il 4 dicembre 1985 e il 16 aprile 1986 (due ordinanze) dal Tribunale di Pisa nei procedimenti a carico di Di Meo Sandro ed altro, Carpita Pietro, Giorgi Mario ed altro e Zefirino Andrea, iscritte al n. 889 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 126, 454 e 455 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, n. 26 e n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1986.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Pisa, con quattro ordinanze dall'identico contenuto, pronunciate l'11 ottobre 1985 (r.o. 889 del 1985), il 4 dicembre 1985 (r.o. 126 del 1986) e il 16 aprile 1986 (due: r.o. 454 del 1986 e 455 del 1986), ha denunciato, in riferimento all'art. 101 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui richiede il parere favorevole del P.M. perché il giudice possa accogliere la richiesta di patteggiamento";
e che nel primo, secondo e quarto dei quattro giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo: a) nel primo caso, in via principale, che la questione venga dichiarata inammissibile, "atteso che la rilevanza che la soluzione della questione di costituzionalità ha sul procedimento penale pendente avanti al Tribunale a quo resta meramente accennata, ma non é esplicitata con espresso riferimento ai termini della contestazione effettuata nei confronti del giudicabile"; e, in via subordinata, che la questione venga dichiarata "infondata", avendo la Corte con sentenza n. 120 del 1984 ritenuto non fondata la questione di costituzionalità proposta; b) negli altri due casi, che la questione venga dichiarata manifestamente infondata;
considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e vanno, quindi, riuniti;
che l'eccezione di inammissibilità dell'Avvocatura Generale dello Stato deve essere disattesa, avendo il giudice a quo sufficientemente motivato con riguardo al reato contestato agli imputati;
che, peraltro, la questione risulta già decisa dalla Corte con sentenza n. 120 del 1984, senza che nelle ordinanze di rimessione si rinvengano argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata, in riferimento all'art. 101 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.
Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 15 dicembre 1986.