ORDINANZA N. 264
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263-bis, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1983 dal Tribunale di Roma, sulla richiesta di riesame del provvedimento restrittivo della libertà personale riguardante Borri Armando, iscritta al n. 13 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1986.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 27 giugno 1983, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 263-bis, secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui prevede la decorrenza del termine dei cinque giorni per la proposizione della richiesta di riesame del difensore dall'esecuzione del mandato o dell'ordine di cattura indipendentemente dalla conoscibilità di tale provvedimento da parte del difensore stesso";
e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
considerato che questa Corte con la sentenza n. 80 del 1984 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 263-bis, secondo comma, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 532, "nella parte in cui dispone che il termine di cinque giorni per la richiesta di riesame da parte del difensore dell'imputato detenuto decorra dall'esecuzione del provvedimento, anziché dalla sua notifica al difensore o comunque da quando egli abbia conoscenza del provvedimento stesso";
che, peraltro, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione é entrata in vigore la legge 28 luglio 1984, n. 398, il cui art. 19, secondo comma, ha sostituito l'art. 263-bis, secondo comma, del codice di procedura penale, statuendo che il termine per proporre la richiesta di riesame decorre per il difensore dell'imputato detenuto "dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento";
e che, quindi, spetta al giudice a quo stabilire se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.
Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 15 dicembre 1986.