ORDINANZA N. 245
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige notificato il 14 maggio 1986, depositato in Cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 24 del Registro 1986 per conflitti di attribuzione, sorto a seguito del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 8 novembre 1985 (pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 1986, n. 63), avente ad oggetto "Procedura di attuazione dell'art. 7 della l. 27 febbraio 1985, n. 49, concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con ricorso notificato il 14 maggio 1986 al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro del Tesoro e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la Regione Trentino-Alto Adige ha sollevato conflitto di attribuzione, impugnando il decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 8 novembre 1985 (pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 1986, n. 63), avente ad oggetto "Procedura di attuazione dell'art. 7 della l. 27 febbraio 1985, n. 49, concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione";
che nel ricorso si premette che la Regione ha impugnato anche la l. 27 febbraio 1985, n. 49 e si lamenta l'invasione di competenze ad essa garantite dallo Statuto speciale d'autonomia, chiedendosi, previa sospensione, l'annullamento del decreto impugnato;
che dinanzi a questa Corte si é costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, eccependo l'inammissibilità del ricorso perché ad esso medesimo" non rivolto né notificato";
Rilevato, che effettivamente il ricorso non risulta notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che, a norma dell'art. 39 della l. 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 27 delle norme integrative 16 marzo 1956, i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni debbono svolgersi esclusivamente in contraddittorio tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione interessata, qualunque sia l'autorità dello Stato o della Regione che abbia emanato l'atto impugnato;
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sent. 16 giugno 1983, n. 172), la mancata notificazione del ricorso della Regione al Presidente del Consiglio dei Ministri lo rende inammissibile;
Visti gli artt. 41 e 26 della l. 11 marzo l953, n. 87;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Trentino-Alto Adige con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.
Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 18 novembre 1986.