ORDINANZA N. 193
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 7, 9 e 10 legge Regione Emilia - Romagna 26 gennaio 1976, n. 8, (Norme provvisorie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di cave e torbiere), come modificati ed integrati dalla legge 26 gennaio 1977, n. 4 e degli artt. 1, 5, ultimo comma, 16 e 18 legge Regione Veneto 17 aprile 1975, n. 36 (Norme per l'esercizio dell'attività estrattiva in ordine a cave e torbiere), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 settembre 1980 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Tinti Primo e Comune di Bologna, iscritta al n. 863 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56 dell'anno 1981;
2) ordinanza emessa il 13 luglio 1979 dal T.A.R. per il Veneto sul ricorso proposto da Occhipinti Liborio ed altro contro Regione Veneto ed altro, iscritta al n. 759 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 dell'anno 1983;
visti gli atti di costituzione del Comune di Bologna, della Regione Emilia - Romagna e della Regione Veneto;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, con ordinanza 30 settembre 1980, il Tribunale di Bologna, nel corso del procedimento civile fra Tinti Primo e Comune di Bologna, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 4,5,7,9 e 10 della 1. reg. Emilia - Romagna 26 gennaio 1976 n. 8, come modificati ed integrati dalla 1.26 gennaio 1977 n. 4 per contrasto con l'art. 117 Cost.
che, secondo l'ordinanza di rimessione, il sistema delineato dalle leggi regionali, subordinando il diritto alla coltivazione di cave non soltanto ad un atto formale di autorizzazione ma anche all'esistenza di un piano delle attività estrattive, rimesso esclusivamente all'iniziativa dei Comuni, avrebbe trasformato il diritto proprietario in materia in un regime "ad uso genericamente vietato", contrariamente a quello risultante dalla legislazione statale (art. 45 r.d. n. 1443/1927): così violando il principio di cui al parametro invocato,
che, pubblicata, comunicata e notificata l'ordinanza, secondo il rito, si costituivano nel giudizio davanti alla Corte sia la Regione che il Comune, chiedendo che la questione venisse dichiarata o irrilevante o manifestamente infondata,
che, con ordinanza 13 luglio 1979 (pervenuta, però a questa Corte il 20 ottobre 1982) il T.A.R. del Veneto, nel procedimento proposto da Occhipinti Liborio ed altro contro la Regione Veneto ed altro, sollevava identica questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 ult. co. 16 e 18 l. reg. del Veneto 17 aprile 1975 n. 36, con riferimento agli artt. 42 e 117 Cost.,
che, dopo che l'ordinanza era stata ritualmente pubblicata, comunicata e notificata, si costituiva innanzi a questa Corte la Regione Veneto chiedendo che la questione fosse dichiarata irrilevante o manifestamente infondata.
Considerato, in diritto, che, essendo identica la questione sollevata dalle due ordinanze, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unico provvedimento,
che, ritenuta la rilevanza, osserva la Corte, quanto al merito, che la stessa questione é stata già decisa con sent. n. 7/ 1982 che ebbe a ritenerla infondata, e successivamente con le ord. n. 250/82 e 92/83 che la dichiararono manifestamente infondata,
che, d'altra parte, le ordinanze di rimessione non hanno prospettati profili diversi né apportato argomenti nuovi, per cui la Corte non trova ragioni per discostarsi dai precedenti giudizi.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4,5,7,9 e 10 della l. reg. Emilia - Romagna 26 gennaio 1976 n. 8, come modificati e integrati dalla l. 26 gennaio 1977 n. 4, sollevata dal Tribunale di Bologna con ord. 30 settembre 1980 (n. 863/80 reg. ord.) con riferimento all'art. 117 Cost.,
dichiara altresì manifestamente infondata la questione di legittimità costituzional,e degli artt. 1, 5 u.c. 16 e 18 l. reg. - Regione Veneto 17 aprile 1975 n. 36 sollevata dal T.A.R. del Veneto con ord. 13 luglio 1979, n. 759/82 (pervenuta il 20 ottobre 1982) con riferimento agli artt. 42 e 117 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1986.