ORDINANZA N. 141
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 d.l. 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in materia fiscale") convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 dicembre 1983 dalla Corte di Appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Amministrazione delle Finanze dello Stato e S.p.a. Fattorie Osella - Alfa Lat iscritta al n. 150 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 13 febbraio 1984 dal Tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra Amministrazione delle Finanze dello Stato e S.p.A. Centrale Latte Alimentare Macerata Jesi iscritta al n. 590 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 dell'anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri ;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che:
1. - la Corte d'Appello di Torino e il Tribunale di Ancona, con le ordinanze in epigrafe, hanno sollevato, nel corso di procedimenti concernenti la restituzione di somme indebitamente percette dall'Amministrazione delle Finanze dello Stato a titolo di diritti di visita sanitaria o di servizi amministrativi o di sbarco per importazioni di merci da paesi della CEE, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in materia fiscale"), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, in riferimento agli artt. 3,11,23 e 24 Cost.;
2. - la norma censurata prevede il diritto degli importatori al rimborso di tributi indebitamente corrisposti, ma lo subordina alla prova documentale che essi importatori non si siano rivalsi nei confronti dei loro acquirenti;
3. - ad avviso dei giudici rimettenti tale disciplina viola: il principio di uguaglianza, per irrazionale disparità di trattamento tra chi ha pagato il tributo in questione e chi invece é soggetto al pagamento di altri tributi, riguardo ai quali il diritto al rimborso non é condizionato alla suddetta prova documentale; l'art. 11 Cost., perché introduce una disciplina che sostanzialmente compromette l'esercizio del diritto, riconosciuto dall'ordinamento comunitario, di ripetizione di tributi non dovuti in base al medesimo ordinamento; gli artt. 23 e 24 Cost., in quanto l'art. 19 censurato richiede una prova in precedenza non necessaria per l'esercizio dell'azione di rimborso, così rendendo quest'ultimo quasi impossibile;
4. - é intervenuto nei presenti giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale chiede che la Corte dichiari non fondata la questione sollevata.
Considerato che:
1. - i giudizi, data l'identità delle questioni, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
2. - la medesima questione é stata già esaminata, sotto gli stessi profili, dalla Corte costituzionale, e, con sentenza n. 113 del 1985
, dichiarata inammissibile sulla base della sentenza 9 novembre 1983 della Corte di Giustizia della CEE, da ritenere immediatamente applicabile dal giudice di merito. Tale conclusione, ha affermato la Corte, discende dalla sistemazione che la sentenza n. 170 del 1984 ha dato ai rapporti tra diritto comunitario e legge nazionale: la normativa comunitaria entra e permane in vigore nel nostro territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato, tutte le volte che essa soddisfa il requisito della immediata applicabilità; e questo principio vale non soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia;3. - la stessa questione é stata, poi, dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 29 del 1986;