Sentenza n. 118 del 1986

 CONSULTA ONLINE 

 

SENTENZA N. 118

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente 

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) promosso con l'ordinanza emessa il 3 maggio 1984 dal Tribunale di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Nicoli Luigi e la Società C.A.M. S.p.a., iscritta al n. 1119 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione di Nicoli Luigi;

udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

udito l'avv. Franco Agostini per Nicoli Luigi.

Ritenuto in fatto

Nella causa promossa da Nicoli Luigi contro la Società C.A.M. S.p.a. di Trescore Balneario, datrice di lavoro dell'attore, per risarcimento dei danni subiti a seguito di un infortunio sul lavoro, il Tribunale di Bergamo il 3 maggio 1984 ha sollevato "questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nella parte in cui non consente che ai fini dell'esercizio dell'azione sulle conseguenze civili dell'eventuale reato da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui il procedimento penale a carico del datore di lavoro si sia concluso con un provvedimento di archiviazione, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione".

Da parte della società convenuta erasi pregiudizialmente eccepita l'improponibilità della domanda in relazione al disposto dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, poiché il Pretore di Grumello del Monte aveva concluso con decreto di archiviazione il procedimento penale aperto a seguito dei fatti di causa, non ravvisando alcuna responsabilità a carico di soggetti diversi dall'infortunato.

L'attore richiamava la sentenza 102 del 1981 della Corte costituzionale, con la quale é stata dichiarata la illegittimità costituzionale del quinto comma, appunto, dell'art. 10 d.P.R. citato, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL, a seguito sempre di infortunio occorso, l'accertamento del fatto possa essere compiuto dal giudice civile anche nei casi in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria o vi sia provvedimento di archiviazione.

Il Tribunale, considerato che gli effetti della menzionata pronuncia non si estendono all'ipotesi dell'esercizio dell'azione di danni da parte del dipendente infortunato, ha tuttavia osservato che le motivazioni della Corte "hanno un contenuto di carattere più generale riferibile, in astratto, sia all'azione di regresso dell'INAIL, sia all'azione in sede civile del dipendente infortunato".

Conseguentemente all'assunto, l'ordinanza riporta le argomentazioni svolte dalla Corte nella sentenza 102 del 1981 ai fini della dichiarazione di incostituzionalità della norma che, precludendo all'INAIL l'esercizio dell'azione sulle conseguenze civili dell'eventuale reato anche in caso di sentenza di proscioglimento istruttorio o di decreto di archiviazione, veniva segnatamente a porsi in "contrasto con le esigenze di tutela del diritto di azione e di difesa garantite dall'art. 24 Cost.".

Nel giudizio si é costituito Nicoli Luigi, a mezzo dell'avv. Franco Agostini, chiedendo che la norma denunciata sia dichiarata incostituzionale. Sarebbe infatti irrazionale e illegittima la preclusione del giudice civile all'accertamento del fatto come reato disposto dall'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, essendo tale accertamento possibile "in tutti i casi in cui manchi una sentenza penale e quindi anche quando sia intervenuto, come nella specie, un decreto di archiviazione".

Considerato in diritto

1. - Con sentenza n. 102 del 19 giugno 1981 questa Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 10 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico sugli infortuni sul lavoro) nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL, l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nei casi in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria o vi sia provvedimento di archiviazione.

L'odierno giudice remittente ravvisa che in identica situazione si versi - per i fini dell'esercizio dell'azione sulle conseguenze civili dell'eventuale reato promosso da parte dell'infortunato - in fattispecie conclusasi con provvedimento di archiviazione.

2. - La questione é fondata.

Lo scopo perseguito, per l'accertamento delle responsabilità civili a seguito di infortunio sul lavoro, si pone identico ex art. 3 Cost. sia per l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro - il che ebbe a formare oggetto della citata, precedente sentenza 102/1981 - sia per il caso, di cui or qui si discute, di eventuale analoga azione esperibile dall'infortunato medesimo, anche qui opponendosi - per l'accertamento del fatto di reato - il provvedimento di archiviazione.

Consegue che in tale seconda ipotesi l'attuale disposto dell'art. 10, comma quinto, d.P.R. n. 1124/1965 viene a contrastare, come posto in luce nella sentenza 102, con le esigenze di tutela del diritto di azione e di difesa garantite dall'art. 24 Cost.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui, non essendo stata promossa l'azione penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, vi sia provvedimento di archiviazione.

Ex art. 27 legge n. 87 del 1953 la pronuncia di illegittimità costituzionale - tenuta presente la identità di situazioni rilevate con la precedente sentenza n. 102/1981 - va estesa sempre al comma quinto del ridetto art. 10 d.P.R. n. 1124, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria.

É a ribadirsi tuttavia che a salvaguardia del principio di prevalenza della giustizia penale sussiste, comunque, il meccanismo processuale della sospensione del processo civile in caso di sopravvenuta riapertura di quello penale (o di inizio della relativa azione) sui fatti costituenti il presupposto della domanda nella sede civile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui, non essendo stata promossa l'azione penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, vi sia provvedimento di archiviazione;

dichiara ex art. 27 legge n. 87 del 1953 la illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui il procedimento penale, nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.

 

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 30 aprile 1986.