Ordinanza n.104 del 1986

 

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ORDINANZA N. 104

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente  

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma in relazione all'art. 26 comma primo, C.P.M.P., promossi con tre ordinanze emesse dal tribunale militare di Padova in data 4 e 11 ottobre 1984, rispettivamente iscritte ai nn. 1315, 1316 e 1317 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 65 bis e 113 bis dell'anno 1985;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Ettore Gallo;

ritenuto che, il Tribunale militare di Padova, nel processo penale a carico di Sabbadini Giacomo, imputato di violenza contro inferiore (art. 195, primo comma, c.p.m.p.), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma citato, con riferimento all'art. 3 Cost.,

che osservava il Giudice rimettente nell'ordinanza che, a seguito della sentenza 14 giugno 1984, n. 173 di questa Corte, erano state cancellate dalla fattispecie le parole "con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni", in guisa che era rimasto fermo il collegamento della reazione punitiva dell'ordinamento all'avverarsi di un comportamento antigiuridico ("il militare che usa violenza contro un inferiore é punito"),

che, però, si poneva a questo punto il problema del reperimento della sanzione penale applicabile, nel rispetto dei principi di tassatività e del divieto di analogia per le norme incriminatrici,

che, trattandosi sicuramente di reato militare ai sensi dell'art. 37, primo comma c.p.m.p., commesso da militare in servizio alle armi, la specie di pena applicabile non può essere che la "reclusione militare", contemplata dall'art. 22 c.p.m.p., salvo i casi eccezionali per i quali sia espressamente prevista l'applicazione delle pene comuni dell'ergastolo e della reclusione, ipotesi nel caso non ricorrente,

che, per tale pena, in carenza ormai di una specifica comminazione nel testo della fattispecie, non resterebbe che riferirsi all'art. 26 c.p.m.p. che ne prevede l'estensione da un mese a ventiquattro anni,

che, però, una siffatta situazione viene a risolversi in una manifesta irrazionalità quando la si raffronti alla ben più mite disciplina sanzionatoria prevista dal secondo comma dello stesso art. 195 in relazione ad ipotesi di lesioni personali gravi o gravissime, in guisa che il principio di uguaglianza ne rimane profondamente offeso,

che, identiche considerazioni svolgeva il Tribunale predetto nelle ordinanze 1316 e 1317 reg. ord. 1984, emesse nei procedimenti penali rispettivamente contro Nigite Maurizio ed altro, e Furlan Luca ed altro, tutti imputati del delitto di concorso in violenza contro inferiore (artt. 110 cod. pen. e 195, primo comma, c.p.m.p.),

che, in ambo le citate ordinanze, e per tutte le anzidette ragioni, veniva pure sollevata ex officio questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, c.p.m.p., per contrasto con l'art. 3 Cost.,

che, nessuno si é costituito nel giudizio, né é stato spiegato alcun intervento, nonostante le ordinanze tutte sieno state ritualmente comunicate, notificate e pubblicate,

considerato che, identiche essendo le questioni e tutte riferite allo stesso parametro costituzionale, é opportuno riunirle in unico giudizio;

che, essendo frattanto sopravvenuta la l. 26 novembre 1985 n. 689 che ha completamente sostituito, mediante l'art. 5, la norma impugnata, si rende necessario, da parte del Giudice a quo, il riesame della rilevanza della sollevata questione alla luce della nuova normativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986.

 

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1986.