ORDINANZA N. 96
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 17 marzo 1965, n. 145 (Disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie e del trattamento economico di maternità per il personale dell'E.N.E.L.) promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1978 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Pappalardo Santa e Cassa Mutua di malattia per i dipendenti dell'E.N.E.L. iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 dell'anno 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Francesco Greco;
ritenuto che il Tribunale di Catania, con ordinanza 14 marzo 1978, ha sollevato, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 17 marzo 1965, n. 145 (Disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie e del trattamento economico di maternità per il personale dell'E.N.E.L.), nella parte in cui non prevede, nei confronti dei dipendenti dell'E.N.E.L. già in pensione o dei loro superstiti, la possibilità di ottenere l'assistenza di malattia da parte della Cassa mutua per i lavoratori di detto ente, sia pure tramite l'esercizio di un'opzione le cui modalità, peraltro, non sono in alcun modo determinate;
rilevato che, ad avviso del giudice a quo, tale difetto di previsione arbitrariamente discrimina fra quanti possono fruire dell'assistenza della Cassa automaticamente (dipendenti E.N.E.L. in servizio) o previa opzione (pensionandi E.N.E.L. e pensionati di altre imprese già assorbite o da assorbire dall'E.N.E.L.) e quanti, invece, non possono goderne, pur trovandosi per la loro qualifica di pensionati E.N.E.L. in posizione analoga o perfino superiore;
considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a quo e che siffatta carenza appare determinante specie in relazione alla circostanza, dalla stessa sottolineata che, nel caso il pensionamento del dante causa dell'attrice era anteriore all'istituzione della Cassa, onde all'epoca non era configurabile alcun diritto dell'interessata all'erogazione dell'assistenza di malattia da parte della Cassa medesima;
ritenuto, pertanto, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di difetto di motivazione sulla rilevanza (Ordd. nn. 9/85; 140/83), la questione suddetta va dichiarata manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 17 marzo 1965, n. 145 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1986.