Ordinanza n.58 del 1986

 

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ORDINANZA N. 58

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di conversione del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 (proroga dei rapporti di locazione non abitativa) promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1984 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra Toso Diego e Lazzaris Franca, iscritta al n. 1183 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Toso Diego e Lazzaris Franca, concernente la fine della locazione di un immobile non abitativo, il Tribunale di Venezia con ordinanza del 13 marzo 1984 (reg. ord. n. 1183 del 1984) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di conversione del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, il quale ha prorogato di due anni i rapporti di locazione non abitativa soggetti alle scadenze di cui all'art. 67 l. 27 luglio 1978 n. 392;

che secondo il Tribunale, trattandosi nella specie di contratto non soggetto a proroga nel momento dell'entrata in vigore della l. ult. cit. e pertanto non rientrante nella categoria di locazioni previste nel detto art. 67 bensì in quella considerata nel successivo art. 71, il conduttore non poteva invocare l'ulteriore proroga legale disposta dal citato art. 15 bis;

che la legittimità costituzionale di questo articolo appariva dubbia al giudice rimettente, in quanto esso limitava la ulteriore proroga alla prima delle due categorie ora nominate e non l'estendeva alla seconda, senza alcuna valida giustificazione e perciò in contrasto con l'art. 3 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo che la questione fosse dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che la questione é manifestamente infondata in quanto già decisa con la sentenza 5 aprile 1984 n. 89, in cui questa Corte ha osservato che il differente trattamento disposto dall'impugnato art. 15 bis per i rapporti locativi "prorogati" (art. 67) rispetto a quelli "non prorogati" (art. 71), di cui alla legge n. 392 del 1978, trova fondamento nelle diverse caratteristiche dei rapporti stessi, giacché soltanto rispetto ai primi la data di scadenza poteva funzionare quale punto di riferimento (lett. a), b), c) dell'art. 67 cit.), mentre i secondi, che peraltro costituivano un numero limitato, presentavano tratti talmente differenti da non consentire razionalmente l'assoggettamento alla medesima disciplina.

Visti gli artt. 26 della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di conversione del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe in quanto già decisa con sentenza 5 aprile 1984 n. 89.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.

 

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1986.