ORDINANZA N. 56
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 26, in relazione all'art. 23, primo comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) promossi con due ordinanze emesse il 7 novembre e il 12 dicembre 1984 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi proposti da Moncada Vittorio e Misenti Giovanni ed altro e Pulidori Franco contro Fallimento s.r.l. Galleria Antiquaria S. Maria iscritte ai nn. 519 e 729 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 bis dell'anno 1985;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che I) con ordinanza emessa il 12 dicembre 1984 (pervenuta alla Corte il 10 luglio 1985; comunicata il 27 febbraio 1985 e notificata il 2 marzo successivo; pubblicata nella G. U. n. 279 bis del 27 novembre 1985 e iscritta al n. 519 R.O. 1985) sul ricorso proposto da Pulidori Franco contro Fall. s.r.l. Galleria Antiquaria S. Maria avverso il provvedimento 7 marzo 1981 del Tribunale di Pisa, sez. fallimentare, la Corte di cassazione - sezione I civile ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 comma primo r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) in relazione all'art. 23 comma primo dello stesso nella parte in cui, avverso il decreto del giudice delegato di liquidazione del compenso agli incaricati per l'opera prestata nell'interesse del fallimento (art. 25 n. 7 l. fall.) é previsto il reclamo al tribunale da proporre nel termine di tre giorni dalla data del decreto medesimo sul riflesso della incongruità di tale termine, che sarebbe rimossa o facendolo decorrere dalla data in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza o estendendo al reclamo ex art. 26 le regole generali che disciplinano i procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 e 742 bis c.p.c.); II) con ordinanza emessa il 7 novembre 1984 (pervenuta alla Corte il 18 ottobre 1985; notificata e comunicata il 19 settembre dello stesso anno; pubblicata nella G. U. n. 279 bis del 27 novembre 1985 e iscritta al n. 729 R.O. 1985) sul ricorso proposto da Moncada Vittorio contro Misenti Giovanni e altro avverso il decreto 18-29 novembre 1983 del Tribunale di Ragusa, che aveva ridotto a lire 6.005.000 il compenso per l'opera di stimatore e coadiutore prestata dal Moncada nell'interesse del fallimento di Augeri Sante, la Corte di cassazione - sezione I civile aveva dichiarato non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 comma primo e secondo Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 comma primo, secondo e terzo in relazione all'art. 23 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in cui assoggetta al reclamo al tribunale, disciplinato nel modo ivi previsto, i provvedimenti decisori del giudice delegato nelle controversie su diritti soggettivi ad esso attribuite dalla legge.
Considerato che I) con sent. 22 novembre 1985, n. 303 questa Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 26 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 23 comma primo e 25 n. 7, ultima proposizione, stesso decreto, nella parte in cui assoggetta a reclamo al tribunale il decreto con il quale il giudice delegato liquida il compenso a qualsiasi incaricato per l'opera prestata nell'interesse del fallimento, II) che l'ampliatio ai provvedimenti decisori del giudice delegato nelle controversie su diritti soggettivi ad esso attribuite dalla legge, cui é addivenuta la Corte di cassazione con la ord. 7 novembre 1984, non ha riscontro nella res in iudicium deducta, che si identifica nelle controversie su compensi di stimatore e coadiutore nell'interesse del fallimento, e, pertanto, sfugge all'esame di questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 519 e 729 R.O. 1985, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 in riferimento all'art. 23 comma primo r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. 22 novembre 1985, n. 303.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1986.