Sentenza n.18 del 1986

 

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SENTENZA N. 18

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 696, comma primo, del codice di procedura civile promossi con n. 2 ordinanze emesse il 1 ottobre 1977 dal Pretore di Bari nei procedimenti civili vertenti tra la s.p.a. FINA ITALIANA e Bonanno GIUSEPPE e tra la s.p.a. FINA ITALIANA e Li Muli Vittorio, iscritte ai nn. 7 e 8 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 74 e 81 dell'anno 1978.

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. FINA ITALIANA, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Napoleone Bartuli per la s.p.a. FINA ITALIANA e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ricorso depositato il 27 settembre 1977, la FINA ITALIANAs.p.a., premesso che il dott. Bonanno Giuseppe, dipendente presso la filiale di Bari con mansioni di addetto commerciale, aveva totalizzato, nel corrente anno 1977, 135 giorni di assenze di malattia, in atto perdurante, giustificate da certificazione medica e confermate dai controlli fatti eseguire dall'INAM ai sensi dell'art. 5 1. 20 maggio 1970, n.300, che essa FINA ITALIANA s.p.a. intendeva contestare le risultanze della certificazione medica allegata dal Bonanno e dei referti delle visite di controllo INAM, e che, pertanto, intendeva agire in giudizio per la tutela del proprio diritto a contestare e a oppugnare risultanze sanitarie - che tanta incidenza hanno nell'organizzazione di un'azienda - formatesi senza garanzia di certezza e, quindi, a difendersi dalla ineluttabilità di tali risultanze, aveva chiesto al Pretore di Bari disporsi accertamento tecnico preventivo al fine di verificare, prima del giudizio di merito, a) lo stato di malattia del Bonanno, b) se tale stato di malattia impedisse al soggetto ogni prestazione lavorativa, c) se lo stato d'infermità e il suo perdurare fossero derivati da incuria o negligenza del soggetto.

Con ordinanza depositata il 1 ottobre 1977 (comunicata il 21 e notificata il 27 dello stesso mese; pubblicata nella G.U. n. 74 del 15 marzo 1978 e iscritta al n. 7 R.O. 1978), l'adito Pretore rilevato che l'art. 696 comma primo c.p.c. non consente il richiesto accertamento tecnico preventivo concernente le condizioni fisiche del resistente, sollevò d'ufficio questione d'illegittimità costituzionale della menzionata disposizione del rito civile in riferimento all'art. 3 Cost. perché l'urgenza di far verificare lo stato o la condizione di una persona viene posta in una condizione deteriore rispetto a chi ha urgenza di far verificare lo stato o la condizione di cose o di luoghi, e in riferimento all'art. 24 Cost. perché ne riuscirebbe vulnerata la possibilità per la parte di acquisire agli atti prove in una fase precedente al giudizio di merito; in punto a rilevanza della proposta questione l'adito giudice la ritenne sussistere perché la ricorrente società intendeva conseguire e conservare la prova di fatti idonei a legittimare eventuali provvedimenti ritenuti conseguenti alla prospettata inesattezza degli accertamenti sanitari.

1.2. - Avanti la Corte si sono costituiti, giusta delega in margine all'atto depositato il 3 aprile 1978, gli avv.ti Napoleone Bartuli e Lorenzo Ferrigni non solo argomentando e concludendo nell'interesse della FINA ITALIANA s.p.a. per la fondatezza della proposta questione, ma anche prospettando la incostituzionalità dell'art. 5 comma secondo dello Statuto dei lavoratori - pur dichiarata manifestamente insussistente dal giudice a quo - sul riflesso che sarebbe pregiudicato il diritto di difesa per non essere previsto il contraddittorio delle parti.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri é intervenuta, con atto depositato il 4 aprile 1978, l'Avvocatura generale dello Stato contestando la rilevanza della questione e argomentando e concludendo per la infondatezza della proposta questione.

2.1. - Con ordinanza emessa il l'ottobre 1977 (comunicata il 21 ottobre e notificata il 30 novembre successivi; pubblicata nella G.U. n. 81 del 22 marzo 1978 e iscritta al n. 8 R.O. 1978) nel procedimento ex art. 696 c.p.c. intentato dalla FINA ITALIANA s.p.a. contro il dipendente Li Muli Vittorio, la cui posizione sostanziale e procedurale non era diversa da quella del Bonanno, il Pretore di Bari ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 696 comma primo c.p.c. nella parte in cui, limitando l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo alla verifica dello stato dei luoghi o della qualità o condizione di cose, esclude l'ammissibilità dello stesso mezzo istruttorio per la verifica dello stato o della condizione o della qualità della persona.

2.2. - Avanti la Corte si sono costituiti, giusta delega in margine all'atto depositato il 3 aprile 1978, gli avv.ti Napoleone Bartuli e Lorenzo Ferrigni, argomentando e concludendo nell'interesse della FINA ITALIANA s.p.a. per la fondatezza della proposta questione. Nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri é intervenuta, con atto depositato l'11 aprile 1978, l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo per la irrilevanza e, in ipotesi, per la infondatezza della proposta questione.

3.1. - Nell'imminenza della pubblica udienza la difesa della FINA ITALIANA s.p.a. ha versato nei due incidenti memoria illustrativa in cui ha svolto altre argomentazioni a sostegno delle conclusioni di fondatezza della questione.

3.2. - Alla pubblica udienza dell'8 gennaio 1986, nella quale il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti, hanno parlato l'avv. Bartuli per la FINA ITALIANA s.p.a. e l'avv. dello Stato D'Amato per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

4.1. - I due incidenti vanno riuniti sia perché oggetto ne é la stessa questione d'illegittimità costituzionale sia perché i procedimenti svoltisi avanti il Pretore di Bari, dai quali sono originati, differiscono sol per essere due i dipendenti peraltro non evocati né presenti nei procedimenti stessi, né costituitisi in questa sede.

4.2. - La questione d'incostituzionalità, nei termini in cui é stata prospettata, é inammissibile per i motivi, sui quali ha in particolar guisa insistito l'Avvocatura generale dello Stato negli scritti e nella trattazione orale senza incontrare persuasive obiezioni nelle difese della FINA ITALIANA s.p.a..

Porre invero la persona umana sullo stesso piano dei luoghi e delle cose, che l'art. 696 comma primo c.p.c. identifica quali obietti di accertamento tecnico preventivo, é lecito sol a chi ometta di considerare che la persona umana, cui ci si riferisce nel dispositivo delle ordinanze di rimessione, non può formare oggetto di procedimenti cautelari, né il corpo umano, cui ci si riferisce nella motivazione delle stesse, può essere considerato avulso dalla persona laddove tale inseparabilità non sussiste per i beni economici: diversità che emerge anche dagli artt. 2 e 42 della Carta costituzionale, il primo dei quali considera la personalità dell'uomo e il secondo la proprietà pubblica e privata.

Né ha questa Corte mancato, con sent. n. 326/1983, di ammonire che la legislazione italiana, ove confondesse il credito del dipendente per infortunio sul lavoro tra i debiti chirografari del datore di lavoro, regredirebbe ai tempi in cui il lavoro dell'uomo a vantaggio di altri simili si allineava sul piano delle locationes bovis et rei.

In secondo luogo - e data per concessa la equiparabilità tra corpo umano, preso nel suo complesso, e beni economici e ipotizzata la idoneità del corpo umano a formare oggetto di accertamenti tecnici preventivi - le ordinanze di rimessione non sono riuscite ad identificare il " bene della vita " che l'accertamento preventivo mirerebbe a preservare dalle ingiurie del tempo: il Pretore di Bari si é limitato a registrare l'intendimento, dalla datrice di lavoro espresso nel ricorso ex art. 693 c.p.c., di precostituire prove da utilizzare in eventuali iniziative future non identificate né identificabili perché non consta che i due dipendenti si fossero giovati degli accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 5 l. 20 maggio 1970, n. 300 (disposizioni del cui sospetto d'incostituzionalità le ordinanze di rimessione hanno reputato in motivazione la manifesta infondatezza).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 7, 8 R.O. 1978, dichiara inammissibile la questione di illegittimità costituzionale del l'art. 696 comma primo c.p.c. sollevata dal Pretore di Bari, in riferimento agli artt. 3 e 24 commi primo e secondo Cost. nella parte in cui, limitando l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo alla verifica dello stato dei luoghi e della qualità o condizione di cose, esclude, l'ammissibilità dello stesso mezzo istruttorio per la verifica dello stato o della condizione o della qualità della persona umana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.

 

Livio PALADIN - Oronzo REALE - Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO

 

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 1986.