SENTENZA N. 326
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2751 bis, n. 1, cod. civ. (Privilegi sui mobili - crediti dei prestatori di lavoro subordinato) promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1980 dal Tribunale di Monza nel procedimento civile vertente tra Lomastro Carmine e il Fallimento Hilde Palmarosa s.a.s., iscritta al n. 422 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 del 1981.
Visti l'atto di costituzione di Lomastro Carmine e l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella pubblica udienza del 7 giugno 1983 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Emilio Sernicola per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso ex art. 101 l. fall. Lomastro Carmine, premesso che l 'importo del danno patrimoniale era da determinarsi in lire 73.810.400 mentre il danno morale era pari a lire 10.000.000, e che dal totale di lire 83.810.400 andava dedotto l'ammontare della rendita corrisposta dall'INAIL capitalizzata in lire 41.229.700, chiese l'ammissione al passivo del fallimento della s.a.s. Hilde Palmarosa per lire 42.510.700 in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per il danno che assumeva di aver subito per le gravi lesioni riportate a seguito di infortunio sul lavoro, avvenuto il 5 febbraio 1973, in ordine al quale Formicola Umberto, legale rappresentante della società poi fallita, era stato ritenuto penalmente responsabile con sentenza 25 settembre 1978 del Tribunale di Monza passata in cosa giudicata.
L'adito Tribunale di Monza ha ritenuto che a) il riconoscimento del privilegio era essenziale per la soddisfazione della situazione creditoria del Lomastro sia in generale perché la prelazione determina la posizione nel concorso sul ricavo, sia in particolare perché nella specie si prospettavano ben scarse possibilità satisfattive per i creditori chirografari, b) sulla base dell'art. 2751 bis n. 1 c.c. non era possibile accordare il richiesto privilegio dal momento che la norma, come tutte quelle che prevedono titoli di prelazione, ha carattere di specialità in quanto derogante al principio generale previsto dall'art. 2741 c.c. e, pertanto, non é suscettibile di applicazione analogica, c) né, d'altro canto, la situazione in esame é "riconducibile ad alcuna delle previsioni dell'art. 2751 bis n. 1 c.c." ancorché estensivamente interpretato, in quanto "il fatto stesso che il legislatore (l. 29 luglio 1975, n. 426), introducendo la normativa indicata, abbia limitato la previsione del privilegio solo ad alcuni titoli di danno connessi al rapporto di lavoro, induce per ciò stesso ad escludere l'applicabilità del titolo di prelazione a qualunque altra ragione di danno di qualunque natura", d) "tale mancata previsione sembra non trovare alcuna giustificazione logico-giuridica e porsi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione della Repubblica, creando una palese disparità di trattamento tra crediti derivanti da rapporto di lavoro, come quelli presi in considerazione dall'art. 2751 bis n. 1 c.c., ancorché di natura risarcitoria, e crediti pur sempre connessi al rapporto di lavoro, come quelli risarcitori per fatto illecito del datore di lavoro che abbia compromesso la futura capacità lavorativa del dipendente ex art. 2087 c.c.", e) "il privilegio (destinato ad esplicare essenzialmente la sua funzione nella ipotesi di concorso fra più creditori verso un unico debitore inadempiente) é accordato dalla legge in considerazione della causa del credito (art. 2745 c.c.)" e "nel concetto di "causa del credito" si riflette sostanzialmente la funzione economico sociale del singolo tipo di situazione giuridica soggettiva, funzione apprezzata positivamente dal legislatore con il riconoscimento di una posizione di vantaggio in situazione di concorso", f) appare sussistente "una evidente equivalenza, tra la funzione sociale esplicata dal diritto alla retribuzione da parte del lavoratore ovvero dal credito risarcitorio previsto dall'art. 2751 bis c.c. da una parte, e la funzione del credito risarcitorio diretto ad annullare gli effetti pregiudizievoli di una menomata capacità lavorativa del dipendente".
Sulla base delle suesposte considerazioni svolte nella ordinanza emessa il 18 novembre 1980 (comunicata il 9 e notificata il 24 del mese di aprile 1981; pubblicata nella G.U. n. 283 del 14 ottobre 1981 e iscritta al n. 422 R.O. 1981) il Tribunale ha concluso che la lumeggiata equiparazione funzionale "non trova equivalente disciplina secondo la legge vigente in ordine alle qualificazioni accessorie dei singoli titoli di credito in situazione di concorso, posto che il privilegio accede soltanto ai crediti disciplinati dall'art. 2751 bis c.c. e non é estensibile, come già sopra detto, al credito tendente ad eliminare il pregiudizio di menomata capacità lavorativa" e, pertanto, che "detta situazione può essere in contrasto con la disciplina dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica", e ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento dell'art. 3 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 2751 bis, n. 1 c.c., in quanto, col riconoscere il privilegio a crediti (anche risarcitori) collegati al rapporto di lavoro subordinato, esclude il credito per risarcimento del danno spettante al lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro cagionato dal datore, in violazione dell'art. 2087 c.c. e, pertanto, ingenera ingiustificata disparità di trattamento tra le due categorie di crediti.
2.1. - Avanti la Corte si é costituito il solo Lomastro con atto depositato il 16 giugno 1981, in cui ha concluso per la fondatezza della proposta questione ribadendo a sostegno, nella memoria depositata il 20 maggio 1983, che l'art. 2087 c.c. non rappresenta una inutile ripetizione dell'art. 2043 c.c. con specifico riferimento all'attività lavorativa subordinata, ma impone all'imprenditore l'obbligo di salvaguardare la integrità fisica del lavoratore nell'ambito dei suoi fondamentali doveri con la conseguenza che le indennità di infortunio, anche se risarciscono l'evento dannoso, hanno sostanziale carattere retributivo per il rapporto creato dal legislatore tra infortunio e attività lavorativa ed hanno la natura contrattuale ormai pacifica nella giurisprudenza, e soggiungendo che tali considerazioni, pur se non siano sufficienti a coinvolgere sul piano interpretativo la responsabilità ex art. 2087 nell'area del rapporto di lavoro subordinato al fine di munire la contrapposta pretesa del lavoratore del privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., valgono ad evidenziare la disparità di trattamento, lesiva dell'art. 3 Cost., tra crediti derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2751 bis n. 1 c.c., e gli altri, pur derivanti dal rapporto di lavoro ma risarcitori per violazione dell'art. 2087 c.c. e che tale risarcimento opera anche per l'avvenire in quanto ristora il lavoratore di una permanente perdita della retribuzione consecutiva all'infortunio.
É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 20 ottobre 1981, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la infondatezza della proposta questione argomentando da ciò che l'innovazione introdotta dall'art. 2751 bis n. 1, anche a stregua dei lavori preparatori e dell'art. 66 l. 30 aprile 1969, n. 153, evidenzia che la tutela apprestata al lavoratore subordinato coinvolge i principali diritti di lui e non può assistere anche il credito indennitario ex art. 2087 c.c. che riveste caratteristiche profondamente diverse perché a) detto credito gode di una particolare tutela attuata con l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, che con carattere di automatismo garantisce l'erogazione di adeguate prestazioni da parte dell'istituto assicuratore indipendentemente dal versamento dei contributi assicurativi, b) la violazione dell'art. 2087 (norma per la quale ha carattere meramente sussidiario rispetto alla disciplina speciale dettata dalla legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) attribuisce al lavoratore una pretesa risarcibile secondo il diritto comune né, a stare alla giurisprudenza, può costituire fonte di alcuna obbligazione integrativa della retribuzione, c) del tutto irrilevante é il fatto che la legge abbia limitato ad alcune attività che presentino un determinato grado di pericolosità l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e, nel discrezionale apprezzamento riservato al legislatore, non abbia concesso, in ipotesi non ritenute meritevoli di tutela assicurativa, ad eventuali crediti del lavoratore il privilegio generale sui mobili del debitore.
2.2. - Alla pubblica udienza del 7 giugno 1983, nel corso della quale il Giudice Andrioli ha svolto la relazione, la difesa del Lomastro non si é presentata e l'avv. dello Stato Sernicola ha insistito nelle già prese conclusioni.
Considerato in diritto
3.1. - Con la ordinanza il cui contenuto si é riassunto (supra 1.), il Tribunale di Monza, adito da un lavoratore dipendente, il cui datore era stato ritenuto, con sentenza penale passata in giudicato, responsabile dell'infortunio di cui era stato vittima sotto la data del 5 febbraio 1973, al fine di conseguire l'ammissione al passivo del fallimento del datore, successivamente dichiarato, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., per il danno che aveva sofferto nella misura di lire 83.810.400, dalle quali andava dedotto l'ammontare della rendita corrisposta dall'INAIL capitalizzata in lire 41.299.700, ha d'ufficio sollevato la questione di illegittimità, in riferimento all'art. 3 Cost., della norma, invocata dal lavoratore, in quanto, col riconoscere il privilegio a crediti (anche risarcitori) collegati al rapporto di lavoro, esclude il credito per risarcimento del danno spettante al lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro cagionato dal datore, in violazione dell'art. 2087 c.c. e, pertanto, ingenera ingiustificata disparità di trattamento tra le due categorie di crediti; questione, la cui pratica rilevanza ha pur puntualizzato nel presente caso nel quale il lavoratore, ove non possa fruire del privilegio generale previsto nella norma impugnata, avrebbe assai scarsa possibilità di collocazione sul ricavo.
3.2. - La Corte, con sent. 22/1967, ebbe a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 4 comma terzo r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 nella parte in cui limitava la responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio sul lavoro derivante da reato all'ipotesi di reati commessi dagli incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro e non dagli altri dipendenti del cui fatto debba rispondere, ai sensi dell'art. 2087 c.c., il datore, e dell'art. 4 comma quinto r.d. 1765/1935 in quanto consentiva che il giudice civile potesse accertare che il fatto che aveva provocato l'infortunio costituisse reato nella sola ipotesi di estinzione dell'azione penale per morte dell'imputato o per amnistia senza menzionare l'ipotesi di prescrizione del reato.
Nella presente specie la Corte deve muovere dalla interpretazione (prevalente ma non consolidata per non essere uniforme sul tema di fondo (natura della responsabilità del datore ex art. 2087 c.c.) l'orientamento della Cassazione e non scevra di critiche non prive di pregio nel campo dottrinale) dell'art. 2751 bis n. 1 c.c., che non consentirebbe di applicarlo alla pretesa risarcitoria del lavoratore occasionata da infortunio provocato dal datore sulla base dei criteri d'interpretazione ed applicazione delle leggi, ma non é vincolata, nel magistero applicativo dell'art. 3 Cost., da quella interpretazione: canone di decisione che, d'altro canto, non le consente di ricorrere alla tecnica della pronuncia di rigetto della questione ancorata all'interpretazione - opposta alla prevalente - che vuole assistito dal privilegio generale ex art. 2751 bis n. 1 il credito del lavoratore dipendente de quo agitur.
Riaffermata la necessità di affrontare il merito della questione, la Corte ne dichiara la fondatezza per essere - nei termini che saranno precisati - manifesta la violazione dell'art. 3 Cost., perpetrata dal legislatore ordinario per aver pretermesso il credito, di cui si discute, nella ampliatio a favore del lavoratore dipendente della disciplina positiva dei privilegi generali sui mobili.
Postoché l'art. 2087 c.c., pur dissociato dal sopravvenuto art. 9 l. 20 maggio 1970, n. 300, non può essere degradato ad inutile ripetizione dell'art. 2043 c.c., né della normativa dell'assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro per la minore ampiezza obiettiva oltreché per l'inidoneità di questa a ristorare ogni prestatore di lavoro, né, infine, dell'art. 2050 (disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose), l'esigenza di attribuire trattamenti equipollenti ad identiche situazioni, che sta alla base della diuturna applicazione dell'art. 3 condotta da questa Corte, induce a cogliere la discrasia che nella prevalente interpretazione dell'art. 2751 bis n. 1 si avverte per munire questa del privilegio generale sui mobili non solo a) le restituzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro, anche se il datore non sia un imprenditore, e b) tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, ma anche c) il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile e soprattutto d), in unisono - stavolta - con l'art. 2116 comma secondo c.c., il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali ed assistenziali, e non pure il credito de quo.
La Corte, così giudicando, non invade l'area riservata alle scelte economico - politiche del legislatore, nelle quali non può non affondare le radici la "causa" del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice della creazione di qualsiasi privilegio, ma inquadra la disposizione impugnata nel sistema del codice civile, di cui il legislatore ordinario non ha dato adeguata rappresentazione nella pur novellata disciplina del privilegio generale a favore del prestatore di lavoro subordinato. Il quale, se per l'attuazione nel concorso dei creditori della responsabilità patrimoniale del datore per infortuni sul lavoro fosse confuso nella folla, sempre meno folta, dei creditori chirografari, sarebbe posposto ai crediti che gli artt. 2756, 2757, 2760 e 2761 (e la moltitudine delle leggi speciali sopravvenute) muniscono di non effimeri privilegi speciali. Ditalché la legislazione italiana del 1975 regredirebbe ai tempi in cui non si temeva di allineare il lavoro speso dall'uomo a vantaggio di altri simili sul piano delle locationes bovis et rei.
4. - Non solo per il rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ma anche per la necessità di evitare indebiti arricchimenti, il privilegio generale ex art. 2751 bis n. 1 non può non assistere se non quella parte della pretesa risarcitoria del lavoratore subordinato, che non riceve concreto ristoro, se e nei limiti in cui questi non percepisca indennità previdenziali e assistenziali obbligatorie in dipendenza dello stesso infortunio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751 bis n. 1 c.c. (sub art. 2 l. 29 luglio 1975, n. 426) nella parte in cui non munisce del privilegio generale istituito dall'art. 2 l. 426/1975 il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale sia responsabile il datore di lavoro, se e nei limiti in cui il creditore non sia soddisfatto dalla percezione delle indennità previdenziali e assistenziali obbligatorie dovute al lavoratore subordinato in dipendenza dello stesso infortunio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 17 novembre 1983.