Ordinanza n.363 del 1985

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ORDINANZA N. 363

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 27, 28, 29 e 30 r.d. 5 febbraio 1928 n. 577 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare) in relazione all'art. 112 r.d. 26 aprile 1928 n. 1297, e d.P.R. 14 giugno 1955 n. 503; art. 36 l. 27 maggio 1929 n. 810 promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 febbraio 1977 dal Pretore di Roma sul ricorso proposto da Bendixen Birgit ed altro c/Massimi Lelia ed altri iscritta al n. 215 del registro ordinanze 77 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 dell'anno 1977;

2) ordinanza emessa il 31 gennaio 1984 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Massimo Virginio ed altri e Scuola Regina Margherita ed altri iscritta al n. 264 del registro ordinanze 84 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 dell'anno 1984;

visti gli atti di costituzione di Bendixen Birgit e di Nicolson-Marani, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Ettore Gallo,

ritenuto che, con ordinanza 12 febbraio 1977 (n. 215 Reg. ord. 1977) il Pretore di Roma, nel procedimento ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. promosso dai coniugi Birgit Bendixen e Nicolò Paoletti, in proprio e quali esercenti la patria potestà sulla minore loro figlia Natalia Paoletti, alunna della seconda classe elementare presso la scuola "Guglielmina Ronconi" di Roma, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, 28, 29 e 30 R.D. 5 febbraio 1928 n. 577 in relazione all'art. 112 R.D. 26 aprile 1928 n. 1297, nonché al d.P.R. 14 giugno 1955 n. 503, investendo altresì, subordinatamente, l'art. 36 del Concordato fra Stato italiano e la S. Sede; il tutto in riferimento agli artt. 3, 7, 8, 19, 21, 29, 30 e 34 Cost.,

che osservava in proposito il rimettente che il Testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R.D. 5 febbraio 1928 n. 577, disciplina la materia dell'insegnamento religioso negli artt. 27-30,

che, secondo il Pretore, dall'esame delle dette disposizioni emerge con tutta evidenza che esse disciplinano due diversi istituti: da un lato la didattica nel suo complesso, rispetto alla quale la religione cattolica si pone come "fondamento e coronamento"; dall'altro, lo specifico insegnamento della religione, come materia autonoma, affidato a persone di sicura ortodossia cattolica, come comprovato dal fatto che la scelta di esse deve adeguarsi al parere dell'autorità ecclesiastica,

che, solo rispetto all'insegnamento specifico della religione é ammesso l'esonero (art. 27 ult. co.), limitatamente però a quei bambini "i cui genitori dichiarino di volervi provvedere personalmente", e che, anzi, l'art. 112 del R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 precisa che, in tale ipotesi, i genitori sono tenuti a farne dichiarazione scritta al direttore didattico, indicando in qual modo intendano provvedervi,

che, solo dopo ottenuta l'autorizzazione, "l'alunno può assentarsi durante il tempo riservato all'insegnamento religioso",

che, pertanto, il Pretore osservando che quelle norme impongono alla minore figlia dei ricorrenti un insegnamento che considera la religione cattolica come fondamento e coronamento dell'istruzione, obbligandola di conseguenza alla recitazione quotidiana delle preghiere proprie della liturgia cattolica,

che si sono costituiti in giudizio, sia in proprio che quali esercenti la patria potestà sui rispettivi figli minori, i coniugi Nicolò Paoletti e Birgit Bendixen, rappresentati e difesi dal prof. avv. Paolo Barile di Firenze e dall'avv. Anton Luigi Paoletti di Roma, nonché i coniugi Claudio Moroni rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Golino di Roma. Ambo le parti hanno integralmente aderito, nelle rispettive memorie, alle motivazioni contenute nell'ordinanza di rimessione, riportandosi anche alle argomentazioni degli atti presentati nel giudizio pretorile,

che é anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato che ha chiesto la declaratoria d'irrilevanza delle sollevate questioni, o in subordine della loro infondatezza,

che il 28 novembre 1984 i difensori dei coniugi Paoletti-Bendixen presentavano memoria, nella quale venivano ampliamente confutate le obbiezioni dell'Avvocatura ed ulteriormente sviluppate le tesi dell'ordinanza di rimessione,

che lo stesso Pretore di Roma, con ordinanza 31 gennaio 1984 (Reg. ord. n. 264/1984), nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., dai coniugi Virginio Massimo e Anna Gradasso, unitamente ad altre 14 coppie di genitori, costituiti tutti in proprio e quali esercenti la patria potestà su alunni di varie scuole elementari di questa città, nei confronti del Ministro della Pubblica Istruzione, sollevava analoga questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, 28, 29 e 30 R.D. n. 577/1928 e, per relazione, dell'articolo unico d.P.R. n. 503/1955, nonché subordinatamente anche dell'art. 36 del Concordato fra S. Sede e lo Stato italiano, nella parte in cui, considerando la religione cattolica come fondamento e coronamento dell'istruzione elementare, conferiscono a quest'ultima un indirizzo ideologico modellato sulla dottrina cattolica: e ciò in riferimento agli artt. 3, 19, 21, 30, 31, 33 e 34 Cost.,

che, salvo l'accentuazione di questa ordinanza del carattere globalmente cattolico dell'insegnamento elementare, ed escluso l'esplicito riferimento ai parametri di cui agli artt. 7, 8 e 29 Cost., il Pretore svolge le stesse argomentazioni di cui alla precedente ordinanza,

che, in questa seconda ordinanza, il Pretore ricordava altresì che il disegno di riforma della scuola elementare sopprime ogni riferimento confessionale, proponendo soltanto "la conoscenza dei fatti religiosi" come oggetto di studio, e che la bozza del nuovo Concordato sembrava recepire le istanze dei ricorrenti,

che, all'udienza dell'11 dicembre 1984 la causa veniva discussa dalle parti costituite e dall'intervenuta Avvocatura,

considerato che, nelle more della decisione, veniva pubblicata, sulla G.U. n. 28 del 10 aprile 1985, la l. 25 marzo 1985 n. 121 che autorizza "Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la S. Sede",

che la Corte, a seguito di ciò, e allo scopo di poter tenere conto, nella decisione delle sollevate questioni, della nuova normativa, che sarebbe entrata in vigore soltanto con lo scambio degli strumenti di ratifica, rinviava la causa a nuovo ruolo con ord. 2 maggio 1985,

che lo scambio degli strumenti con la S. Sede avveniva il 3 giugno 1985 (come da comunicato in Gazzetta Ufficiale 20 giugno 1985, n. 144),

che ai sensi dell'art. 1 del Protocollo addizionale 18 febbraio 1984 é stato espressamente sancito che "si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano",

che l'art. 9, punto 2, dell'Accordo si limita ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole non universitarie sulla premessa che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, ma proclama contestualmente il rispetto per la libertà di coscienza e per la responsabilità educativa dei genitori, garantendo a tutti il diritto di scegliere se avvalersi o non di detto insegnamento,

che ogni formalità e ogni provvedimento autorizzativo in ordine a tale scelta sono scomparsi dall'accordo, essendo sufficiente una semplice risposta negativa, anche da parte dello studente, alla richiesta dell'Autorità scolastica in occasione dell'iscrizione, con espressa conferma che la scelta non può dar luogo ad alcuna forma di discriminazione,

che, pertanto, a fronte di tali sostanziali modifiche, é necessario che il giudice a quo riesamini i termini delle proposte questioni, che gli atti devono essere, perciò, restituiti.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.

Livio PALADIN - Ettore GALLO

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 1985.

 

ORDINANZA 2 MAGGIO 1985

 

Pronunziata in udienza, nel corso del giudizio cui si riferisce

l'ordinanza n. 363 del 1985.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Disciplina dell'insegnamento della religione nelle scuole - Sopravvenuta entrata in vigore della legge 25 marzo 1985, n. 121, che modifica il Concordato lateranense - Rinvio della causa a nuova udienza.

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 27, 28, 29 e 30 R.D. 5 febraio 1928, n. 577 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare) in relazione all'art. 112 R.D. 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare) e d.P.R. 14 giugno 1955, n. 503; art. 36 legge 27 maggio 1929, n. 810, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 12 febbraio 1977 dal pretore di Roma sul ricorso proposto da Bendixen Birgit ed altro contro Massimi Lelia ed altri, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 dell'anno 1977; 2) ordinanza emessa il 31 gennaio 1984 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Massimo Virginio ed altri e Scuola Regina Margherita ed altri, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 dell'anno 1984. Visti gli atti di costituzione di Bendixen Birgit e Nicolson-Maroni nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo; uditi l'avv. Paolo Barile per Bendixen Birgit e l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che all'udienza dell'11 dicembre 1984 sono state discusse davanti a questa Corte le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27, 28, 29 e 30 R.D. 5 febbraio 1928, n. 577 (approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare), in relazione all'art. 112 R.D. 26 aprile 1928, n. 1297 (approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), nonché al d.P.R. 14 giugno 1955, n. 503 (programmi didattici per la scuola primaria), nella parte in cui considerano la religione cattolica come "fondamento e coronamento" dell'istruzione elementare, in riferimento agli artt. 3, 7, 8, 19, 21, 29, 30, 33 e 34 della Costituzione; che nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 10 aprile 1985 é stata pubblicata la legge 25 marzo 1985, n. 121, di "Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede";

considerata l'opportunità che la Corte ai fini del decidere le sollevate questioni tenga conto della nuova normativa che entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1985.