ORDINANZA N. 333
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 272 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1977 dal Tribunale di Livorno nel procedimento a carico di Coletta Mario, iscritta al n. 506 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno 1978.
Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Livorno, con ordinanza del 4 luglio 1977, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 272 del codice di procedura penale, "nella parte in cui consente che ai reati di competenza del Pretore sia applicabile un diverso e più lungo termine di carcerazione preventiva quando per gli stessi si procede unicamente a reati di competenza del Tribunale a seguito di riunione dei procedimenti per connessione";
e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, é entrata in vigore la legge 28 luglio 1984, n. 398, il cui art. 3, integralmente sostitutivo dell'art. 272 del codice di procedura penale, ha soppresso ogni riferimento al giudice competente in ordine al reato per cui é in atto la custodia cautelare;
e che, in forza dell'art. 30 della stessa legge n. 398 del 1984, il predetto art. 3 trova applicazione anche riguardo agli imputati nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della predetta legge, siano già stati emessi provvedimenti di cattura o di arresto o che, comunque, a tale data, si trovino in stato di custodia cautelare, purché siano trascorsi sei mesi - termine, nel caso di specie, non "prorogato" dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1985, n. 7, e, quindi, ormai decorso - dalla pubblicazione della legge n. 398 del 1984 nella Gazzetta Ufficiale;
che appare, dunque, necessario restituire gli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della proposta questione alla luce della normativa nel frattempo sopravvenuta (v., per un identico precedente, ordinanza n. 277 del 1985).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Livorno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.
Livio PALADIN - Giovanni CONSO
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1985.