Ordinanza n.277 del 1985

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 277

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 272, primo, secondo e terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1984 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Citro Matteo, iscritta al n. 1222 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68-bis dell'anno 1985.

Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino, con ordinanza del 2 maggio 1984, ha denunciato:

a) in riferimento all'art. 13, ultimo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 272, primo, secondo e terzo comma, del codice di procedura penale, in quanto, nel fissare i termini massimi della custodia preventiva, nulla specificatamente dispone per il caso in cui, a seguito di connessione, un giudice diverso dal pretore proceda in ordine ad un reato che sarebbe altrimenti di competenza pretorile;

b) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 272, primo comma, n. 1, ultima parte, e terzo comma, del codice di procedura penale, laddove assoggetta a diverso trattamento, ai fini della durata della custodia preventiva, colui che sia chiamato a rispondere davanti al pretore di un reato di competenza di questo giudice e colui che, pur essendo imputato del medesimo reato di competenza pretorile, sia giudicato, a causa della connessione, da un giudice di competenza superiore;

considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, é entrata in vigore la legge 28 luglio 1984, n. 398, il cui art. 3, integralmente sostitutivo dell'art. 272 del codice di procedura penale, ha soppresso ogni riferimento al giudice competente in ordine al reato per cui é in atto la custodia cautelare;

e che, in forza dell'art. 30 della stessa legge n. 398 del 1984, il predetto art. 3 trova applicazione anche riguardo agli imputati nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della predetta legge, siano già stati emessi provvedimenti di cattura o di arresto o che, comunque, a tale data, si trovino in stato di custodia cautelare, purché siano trascorsi sei mesi - termine, nel caso di specie, non "prorogato" dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1985, n. 7, e, quindi, ormai decorso - dalla pubblicazione della legge n. 398 del 1984 nella Gazzetta Ufficiale;

che appare, dunque, necessario restituire gli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della proposta questione alla luce della normativa nel frattempo sopravvenuta.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

Livio PALADIN - Giovanni CONSO

Depositata in cancelleria l'8 novembre 1985.