Ordinanza n.331 del 1985

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ORDINANZA N. 331

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARFLLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 46, primo comma e 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'IRPEF) e art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie) promossi con due ordinanze emesse il 19 novembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese nei procedimenti sui ricorsi proposti da Scaglione Francesca e Di Martino Salvatore iscritte ai nn. 213 e 214 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con due ordinanze emesse il 19 novembre 1984 (comunicate il 5 e notificate l'8 febbraio 1985; pubblicate nella G.U. n. 131 bis del 5 giugno 1985 e iscritte ai nn. 213 e 214 R.O. 1985) su separati ricorsi di Scaglione Francesca e di Di Martino Salvatore la Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese ha ritenuto rilevante e, in riferimento all'art. 36 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46 comma primo e 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 nella parte in cui consentono che l'indennità integrativa speciale, istituita con l. 27 luglio 1959, n. 329, concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'applicazione delle aliquote progressive.

Considerato che la Corte, con sent. 6 dicembre 1984, n. 277, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 53 Cost., degli artt. 46 comma primo e 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 nella parte in cui consentono che l'indennità integrativa speciale, istituita con l. 27 luglio 1959, n. 329, concorre a formare il reddito complessivo netto ai fini dell'applicazione delle aliquote progressive e che tale declaratoria assorbe la limitata questione sollevata dal giudice a quo, il quale, pur nel più stretto ambito, non prospetta argomenti idonei a indurre questa Corte a divergere dal precedente giudizio.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 213 e 214 R.O. 1985,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 46 comma primo e 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'IRPEF) e 42 D.P.. 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie) nella parte in cui consentono che l'indennità integrativa speciale, istituita con l. 27 luglio 1959, n. 329, concorra a formare il reddito complessivo al fine dell'applicazione delle aliquote progressive, sollevata, in riferimento all'art. 36 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1985.