ORDINANZA N. 330
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa) promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1982 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Giglio Tommaso ed altri iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di costituzione di Ojetti Paolo e di Santini Aldo;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 marzo 1982 (pervenuta alla Corte il 13 marzo 1985; comunicata il 17 marzo 1982 e notificata il 21 febbraio 1985; pubblicata nella G.U. n. 167 bis del 17 luglio 1985 e iscritta al n. 194 R.O. 1985) nel procedimento penale a carico di Paolo Ojetti, Aldo Santini ed altri il Tribunale di Milano ha ritenuto rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47, per il quale, nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire centomila; avanti la Corte si sono costituiti argomentando e concludendo per la declaratoria di fondatezza della questione gli avv.ti Corso Bovio e Armando Costa giusta delega in calce all'atto depositato il 7 maggio 1982 per Ojetti Paolo e giusta delega in calce all'atto depositato il 6 ottobre 1983 per Santini Aldo.
Considerato che la Corte, con sent. 18 ottobre 1982, n. 168, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, 13 l. 47/1948 in riferimento all'art. 3 Cost. (questione poi dichiarata manifestamente infondata con ord. 213/1982 e, limitatamente all'art. 13 della stessa legge, con ord. 53/1983), né il Tribunale di Milano e le parti costituite hanno prospettato motivi idonei a indurre a modificare il giudizio, la Corte, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione, non può non insistere nell'invito, rivolto al legislatore con la sent. 168/1982 (17.1.), a ridurre il solco che separa la legge del'48 dalla più recente legge del'75.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 13 (pena per la diffamazione) l. 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. con ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 3 marzo 1982 (n. 194 R.O. 1985).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1985.