Ordinanza n.297 del 1985

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ORDINANZA N. 297

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, legge 22 maggio 1978, n. 194 ("Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"), promosso con l'ordinanza emessa il 12 settembre 1984 dal Giudice tutelare di Torino sull'istanza proposta da D'Emanuele Simona iscritta al n. 1199 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

 

Ritenuto che:

 

1. - il giudice tutelare di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 ("Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"). Questa disposizione, nel disciplinare il caso in cui la gestante che promuove la procedura per l'interruzione della gravidanza sia di età inferiore ai diciotto anni, richiede l'assenso di chi esercita la potestà o la tutela, o in casi particolari l'intervento del giudice tutelare;

2. - il meccanismo previsto dalla norma censurata violerebbe l'indicato parametro costituzionale in quanto creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento:

a) tra gestanti maggiorenni e gestanti minorenni, ponendo soltanto le seconde "nella condizione di dover accettare una maternità non desiderata per il concorrere della volontà contraria vuoi dei genitori, vuoi del giudice", senza che tale risultato si giustifichi in considerazione del limite gravante in via generale sulla capacità di agire della minore;

b) entro la stessa cerchia delle minorenni, in quanto alle gestanti, a parità di condizioni, verrebbe impedito ovvero consentito di interrompere la gravidanza secondo "il diverso atteggiamento che i genitori o il tutore possono assumere nei confronti dell'interruzione della gravidanza e del nascituro", per via del proprio convincimento religioso o di altri fattori di costume, culturali, ecc.;

3. - il giudice a quo, pur essendo a conoscenza che la stessa questione é stata dichiarata infondata con sentenza n. 108 (recte, 109) del 1981, chiede che la Corte la riesamini, insistendo in particolare, sull'assunto che la disparità di trattamento sopra prospettata al punto 2 sub a) non trovi idoneo o razionale supporto nel criterio discretivo adottato dal legislatore in ordine alla capacità di agire;

4. - il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiede che la questione, sulla base della sentenza n. 109 del 1981, sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che la questione, già sollevata dallo stesso giudice con ordinanze del maggio 1979 e del luglio 1980, é stata dichiarata non fondata dalla Corte con la citata sentenza n. 109 del 1981 e manifestamente infondata con ordinanza n. 80 del 1985;

che l'ordinanza introduttiva del presente giudizio non offre argomenti che possano indurre la Corte a modificare le precedenti pronunce.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal giudice tutelare di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1985.