ORDINANZA N. 282
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Dott. Giuseppe BORZELLINO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modificazioni promossi con due ordinanze emesse il 13 ottobre e 15 dicembre 1983 dal pretore di Licata nei procedimenti penali a carico di Ferro Angelo ed altri e Consagra Carmelo iscritte ai nn. 1014 e 1118 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 34 bis e 47 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il giudice relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con due ordinanze d’identico contenuto, emesse rispettivamente in data 13 ottobre (n. 1014 del reg. ord. 1984) e 15 dicembre 1983 (n. 1118 del reg. ord. 1984) il pretore di Licata sollevava questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e "sue successive modificazioni" in riferimento all'art. 25 della Costituzione;
che i relativi giudizi, attinenti alla stessa norma e fondati su identica motivazione, possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza.
Considerato che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata non determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, in quanto il termine "lottizzazione" in essa contenuto sarebbe suscettibile di interpretazioni divergenti;
che, per contro, questa Corte, con specifico riguardo al termine "lottizzazione", ha escluso che tale espressione imponga al giudice un onere esorbitante dal normale compito di interpretazione (ordinanze nn. 5 del 1984 e 75 del 1985);
che nelle ordinanze, peraltro antecedenti alle surricordate pronunce, non sono contenuti elementi nuovi o diversi, tali da indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e "sue successive modificazioni", sollevata, con riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal pretore di Licata con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.
Livio PALADIN - Oronzo REALE
Depositata in cancelleria il 13 novembre 1985.