Ordinanza n.282 del 1985

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 282

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modificazioni promossi con due ordinanze emesse il 13 ottobre e 15 dicembre 1983 dal pretore di Licata nei procedimenti penali a carico di Ferro Angelo ed altri e Consagra Carmelo iscritte ai nn. 1014 e 1118 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 34 bis e 47 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con due ordinanze d’identico contenuto, emesse rispettivamente in data 13 ottobre (n. 1014 del reg. ord. 1984) e 15 dicembre 1983 (n. 1118 del reg. ord. 1984) il pretore di Licata sollevava questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e "sue successive modificazioni" in riferimento all'art. 25 della Costituzione;

che i relativi giudizi, attinenti alla stessa norma e fondati su identica motivazione, possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza.

Considerato che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata non determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, in quanto il termine "lottizzazione" in essa contenuto sarebbe suscettibile di interpretazioni divergenti;

che, per contro, questa Corte, con specifico riguardo al termine "lottizzazione", ha escluso che tale espressione imponga al giudice un onere esorbitante dal normale compito di interpretazione (ordinanze nn. 5 del 1984 e 75 del 1985);

che nelle ordinanze, peraltro antecedenti alle surricordate pronunce, non sono contenuti elementi nuovi o diversi, tali da indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e "sue successive modificazioni", sollevata, con riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal pretore di Licata con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

Livio PALADIN - Oronzo REALE

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1985.