ORDINANZA N. 281
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Dott. Giuseppe BORZELLINO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui) promosso con l'ordinanza emessa il 18 dicembre 1981 dal tribunale di Agrigento nel procedimento penale a carico di Gubisano Giovanni ed altri iscritta al n. 899 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il giudice relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con ordinanza in data 18 dicembre 1981 (n. 899 del reg. ord. 1983) il tribunale di Agrigento sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, nella parte in cui la detta norma prevede il raddoppio della pena stabilita per le ipotesi indicate nell'art. 3 della stessa legge ove il fatto sia commesso in danno di persona minore degli anni ventuno, ma maggiore degli anni diciotto, per pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione, atteso che, in forza dell'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, che ha determinato in diciotto anni il raggiungimento della maggiore età, sarebbe riscontrabile una irragionevolezza ingiustificata nel trattamento sanzionatorio rispetto a reati commessi in danno di soggetti che, in quanto maggiorenni, sarebbero ex lege capaci di autodeterminarsi compiutamente, nonché irragionevole equiparazione della pena edittale per i fatti commessi in danno di minori degli anni ventuno e in danno di soggetti in stato di infermità o di minorazione psichica naturale o provocata.
Considerato che identica questione é stata dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza n. 205 del 1982, cui é seguita una pronuncia di manifesta infondatezza (ordinanza n. 82 del 1984);
che nell'ordinanza, peraltro antecedente alle ricordate pronunce di questa Corte, non sono stati addotti motivi nuovi o diversi, tali da indurre a modificare la surricordata giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Agrigento con l'ordinanza 18 dicembre 1981 di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.
Livio PALADIN - Oronzo REALE
Depositata in cancelleria il 13 novembre 1985.