ORDINANZA N. 82
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 4, n. 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in relazione all'art. 3, n. 5, stessa legge (favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione) e all'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, promosso con ordinanza emessa il 1 marzo 1982 dal tribunale di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Vilasi Liliana ed altri, iscritta al n. 831 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 156 del 1983. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore Oronzo Reale.
Considerato che con ordinanza 1 marzo 1982 (reg. ord. n. 831 del 1982) il tribunale di Caltanissetta ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in relazione all'art. 3, n. 5, della stessa legge ed all'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, nella parte in cui prevede il raddoppio della pena stabilita per le ipotesi indicate nell'art. 3 della stessa legge n. 75 del 1958, ove il fatto sia commesso in danno di persona minore degli anni ventuno, ma maggiore degli anni diciotto, per pretesa violazione degli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, atteso che, in forza dell'art. 1 della citata legge n. 39 del 1975, che ha determinato in diciotto anni il raggiungimento della maggiore età, sarebbe riscontrabile una disparità di trattamento tra gli imputati del reato de quo ed una indiretta violazione del principio di legalità, in quanto la maggiorazione della pena rimarrebbe riferita ad una dimensione temporale non più configurabile come minore età;
ritenuto che identica questione é stata dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza n. 205 del 1982;
che nell'ordinanza, peraltro antecedente alla citata pronuncia di questa Corte, non sono addotti motivi nuovi o diversi, tali da indurre a modificare la surricordata giurisprudenza;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in relazione all'art. 3, n. 5, della stessa legge ed all'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Caltanissetta, con l'ordinanza 1 marzo 1982 di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1984.