ORDINANZA N. 276
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione all'art. 78 della stessa legge, promossi con:
1) ordinanza emessa l'11 maggio 1983 dal Pretore di Savona nel procedimento penale a carico di Foria Luigi, iscritta al n. 681 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 20 luglio 1983 dal Pretore di Catania nel procedimento penale a carico di Sinatra Fabrizio, iscritta al n. 815 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984.
Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Pretore di Savona, con ordinanza dell'11 maggio 1983, ha denunciato, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità "dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 78 della stessa legge, nella parte in cui prevede che il pretore, prima di applicare la sanzione sostitutiva, debba richiedere il parere favorevole del procuratore della Repubblica";
e che il Pretore di Catania, con ordinanza del 20 luglio 1983, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 77 della predetta legge n. 689 del 1981, nella parte in cui "ancora esclusivamente al parere del pubblico ministero l'applicazione delle sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato";
considerato che, stante la sostanziale identità delle questioni proposte, i giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;
che, quanto agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma, della Costituzione, le censure sono già state disattese da questa Corte con la sentenza n. 120 del 1984, che ha dichiarato non fondate, "nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità degli artt. 77 e 78 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate, in riferimento agli artt,. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma e 111, secondo comma, della Costituzione", e che nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
che, quanto all'art. 25, primo comma, della Costituzione, la questione riproduce, nonostante la diversità del parametro invocato, le stesse censure già disattese dalla suddetta sentenza n. 120 del 1984 sotto il profilo della violazione degli artt. 101, secondo comma, e 102, primo comma, della Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Savona con ordinanza dell'11 maggio 1983, e, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Catania con ordinanza del 20 luglio 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.
Livio PALADIN - Giovanni CONSO
Depositata in cancelleria l'8 novembre 1985.