ORDINANZA N. 259
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e dell'art. 57 codice penale promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1982 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Letta Gianni ed altra, iscritta al n. 315 del registro ordinanze 84 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, Sez. IV penale, con ordinanza emessa il 6 aprile 1982 (pervenuta alla Corte il 13 marzo 1984; notificata il 20 e comunicata il 22 aprile 1982; pubblicata nella G.U. n. 252 del 2 settembre 1984 e iscritta al n. 315 R.O. 1984) "richiamando la motivazione di cui all'ordinanza 28 ottobre 1980" "ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e 57 c.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione", ha sospeso il giudizio in cui Letta Gianni e Ammaturo Grazia erano imputati del delitto previsto dagli artt. 81, 110, 595 cpv. l e 2, 61 n. 10 c.p. e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47, rinviando gli atti a questa Corte avanti la quale nessuno degli imputati si é costituito né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che questa Corte, con sent. 22 ottobre 1982, n. 168, resa tra l'altro sulla ord. 28 settembre 1980 la cui motivazione é stata richiamata nella ordinanza di rimessione, ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità la quale va ora dichiarata manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e 57 c.p. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Roma, Sez. IV penale, con ordinanza 6 aprile 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 4 novembre 1985.