ORDINANZA N. 249
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 dicembre 1983 dal Pretore di Valentano nel procedimento civile vertente tra Meassi Massimo e Pompei Mauro, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 27 settembre 1984 dal Pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Reina Giuseppe ed altra e Signorino Luigi Salvatore, iscritta al n. 1245 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore dott. Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Meassi Massimo, locatore, e Pompei Mauro, conduttore, ed avente ad oggetto sfratto per morosità, contestando il Pompei l'ammontare del canone da determinare ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392, il Pretore di Valentano con ordinanza del 5 dicembre 1983 (reg. ord. n. 351 del 1984) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della citata legge, che, ai fini del calcolo del canone, stabilisce i coefficienti di moltiplicazione con riferimento alla categoria catastale degli edifici;
che il giudice a quo riteneva che la norma potesse ledere il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), stante la possibile diversità di accatastamento di edifici aventi caratteristiche identiche ma censiti in tempi (e quindi con criteri) diversi, nonché il diritto del conduttore di difendersi in giudizio (artt. 24, secondo comma, e 113 Cost.), perché questi, secondo lo stesso giudice a quo, non aveva alcun mezzo di tutela giurisdizionale contro l'accertamento catastale;
che la stessa questione veniva sollevata dal Pretore di Palermo con ordinanza del 27 settembre 1984 (reg. ord. n. 1245 del 1984), emessa nel procedimento civile vertente tra Reina Giuseppe e Signorino Luigi Salvatore;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva in entrambe le cause, richiamando la sent. n. 84 del 1983 e chiedendo perciò che la questione fosse dichiarata manifestamente inammissibile.
Considerato che i giudizi debbono essere riuniti per essere stata sollevata la medesima questione;
che essa é stata già decisa con sentenza 7 aprile 1983 n. 84 con cui questa Corte ne ha dichiarato l'inammissibilità nella considerazione che sussiste la tutela giurisdizionale del conduttore e che spetta al giudice a quo di individuarne il mezzo specifico (ricorso alle commissioni tributarie, ovvero disapplicazione in via incidentale, da parte del giudice civile adito, degli atti di accatastamento illegittimi, ai sensi dell'art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E);
che la questione é stata successivamente dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanze nn. 235 e 366 del 1983.
Visti gli artt. 26 della legge n. 87 del 1953 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. dai Pretori di Valentano e di Palermo con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decisa con sentenza n. 84 del 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.
Livio PALADIN - Francesco SAJA
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1985.