ORDINANZA N. 366
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1982 dal Pretore di Cremona, nel procedimento civile vertente tra Pelliccioni Salsi Maria Luisa e la Soc. Immobiliare C. Monteverdi, iscritta al n. 534 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 351 del 22 dicembre 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Pelliccioni Salsi Maria Luisa, conduttrice, e la soc. Immobiliare Monteverdi, locatrice, ed avente ad oggetto la determinazione del canone di locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392, il Pretore di Cremona, con ordinanza del 7 maggio 1982 (in G.U. n. 351 del 1982; reg. ord. n. 534 del 1982) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della citata legge, che, ai fini del calcolo del canone, stabilisce i coefficienti di moltiplicazione con riferimento alla categoria catastale degli edifici;
che il giudice a quo riteneva che la norma potesse ledere il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), stante la possibile diversità di accatastamento di edifici aventi caratteristiche identiche ma censiti in tempi (e quindi con criteri) diversi, nonché il diritto del conduttore di difendersi in giudizio (art. 24, secondo comma, Cost.), perché questi, secondo lo stesso giudice a quo, non aveva alcun mezzo di tutela giurisdizionale contro l'accertamento catastale;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva, deducendo l'infondatezza della questione.
Considerato che la questione sollevata é stata già decisa con sentenza 7 aprile 1983 n. 84, con cui questa Corte ne ha dichiarato l'inammissibilità nella considerazione che spetta al giudice a quo di individuare il mezzo di tutela giurisdizionale del conduttore (ricorso alle commissioni tributarie, ovvero disapplicazione in via incidentale, da parte del giudice civile adito, degli atti di accatastamento illegittimi, ai sensi dell'art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E);
che la questione é stata successivamente dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza 21 luglio 1983 n.235.
Visti gli artt. 23 della legge n. 87 del 1953 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 27 luglio 1978 n. 392, sollevata dal Pretore di Cremona con l'ordinanza indicata nel relativo registro al n. 534 del 1982, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1983.