Sentenza n.220 del 1985

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SENTENZA N. 220

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (ratifica del trattato di estradizione Italia-U.S.A. del 13 ottobre 1983), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1984 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Sciacca Antonino, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1985 il Giudice relatore Ettore Gallo;

udito l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - La Corte di Cassazione, nel procedimento per l'estradizione del minore Antonino Sciacca, cittadino italiano, imputato di omicidio a scopo di rapina, richiesta dagli Stati Uniti d'America per sollecitazione dello Stato di New York, ha sollevato, con ordinanza 26 novembre 1984, questione di legittimità costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225, di ratifica del trattato Italia-U.S.A. del 13 ottobre 1983, nella parte in cui ammette l'estradizione senza riserve nei confronti dei minori: e ciò anche riguardo agli Stati dell'Unione nei quali la condizione minorile non é tutelata nelle forme e con le guarentigie del sistema italiano, ovvero é fissata in diversi limiti temporali.

Il giudice a quo dubita, infatti, della compatibilità della legge con gli artt. 27, terzo comma, e 31 della Costituzione, ritenendo che la protezione dell'infanzia e della gioventù, in armonia con le finalità di rieducazione del minore, costituiscano beni protetti da disposizioni precettive tali da viziare, in modo insanabile, qualsiasi norma ordinaria che direttamente o indirettamente le leda.

Richiama al riguardo la sentenza n. 222 del 1983 della Corte costituzionale, in tema di competenza del giudice minorile.

2. - L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Dinanzi alla Corte costituzionale é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile per omessa motivazione sulla rilevanza o, in subordine, infondata.

A sostegno della prima richiesta osserva come il giudice a quo abbia omesso di accertare quale sia la normativa sostanziale e processuale applicabile in concreto al minore nello Stato di New York che ha sollecitato la richiesta, e quali le peculiarità che si assumono incompatibili con i diritti garantiti dall'ordinamento italiano.

Non a caso l'ordine di esecuzione del Trattato di estradizione italo-francese del 1870 fu dichiarato incostituzionale con riferimento alla normativa dello Stato francese (richiedente) relativa alla pena di morte (Corte Cost. 21 giugno 1979, n. 54).

Nel merito l'Avvocatura ritiene che il precetto enucleabile dal combinato disposto dell'art. 31 e dell'art. 27, terzo comma, si risolva nella affermazione di un principio - sulla tutela del minore e sulla specificità della giustizia minorile - suscettibile di essere attuato secondo le modalità più svariate, rimesse alla discrezionalità politica del legislatore. Questi, infatti, così come é libero, nel rispetto della Costituzione, di aumentare o diminuire la soglia della maggiore età, di modificare le età penalmente rilevanti, di innovare sulla procedura della giustizia minorile, così é libero di introdurre nell'ordinamento interno norme attuative di impegni assunti con Stati il cui ordinamento differisce da quello italiano in punto di giustizia minorile. Unico limite astrattamente concepibile - con riferimento anche al principio di ragionevolezza - sarebbe quello relativo all'ordinamento straniero, non solo diverso dal nostro, ma informato, in parte qua, a principi con esso incompatibili: un ordinamento, cioé, inidoneo a fornire quella equivalenza di garanzie sostanziali e processuali che viene previamente valutata nella negoziazione di ogni trattato di estradizione. Ma tale "diversità" non sarebbe nella specie imputabile (né é stata imputata dal giudice a quo) allo Stato richiedente.

 

Considerato in diritto

 

La sollevata questione dev'essere dichiarata inammmissibile.

Effettivamente con l'ordinanza in esame la Corte di Cassazione ha sollevato un astratto quesito di compatibilità costituzionale della legge di ratifica del trattato di estradizione Italia-U.S.A., senza darsi carico di dimostrare, agli effetti della rilevanza, che la decisione sul caso di specie, concernente una richiesta di estradizione sollecitata dallo Stato di New York, non sarebbe possibile senza la previa risoluzione della proposta impugnazione.

Per dimostrarlo, avrebbe dovuto la Corte prendere in esame la disciplina del processo penale minorile nello Stato di New York, ed eventualmente anche quella parte di diritto penale sostanziale che riguarda i minorenni, in relazione al delitto commesso dall'estradando; indicando le specifiche disposizioni ritenute incompatibili colla tutela che l'ordinamento italiano appresta a favore dei minori, in funzione del loro recupero sociale.

Ciò avrebbe anche consentito di valutare se le asserite incompatibilità non rappresentassero invece semplici variazioni nelle modalità attuative dei precetti costituzionali, che lo stesso nostro legislatore ordinario avrebbe potuto disporre in dipendenza della sua discrezionalità politica, o se, al contrario, si trattasse effettivamente di gravi carenze nelle garenzie processuali e sostanziali, inconciliabili con i principi della nostra legge fondamentale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della l. 26 maggio 1984, n. 225 (ratifica del trattato di estradizione Italia-U.S.A. del 13 ottobre 1983), sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanza 26 novembre 1984.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Ettore GALLO

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1985.