Sentenza n.205 del 1985

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SENTENZA N. 205

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 22 dicembre 1975 e riapprovata il 16 marzo 1976 dal Consiglio regionale d'Abruzzo, recante: Abrogazione della legge regionale 6 giugno 1975, n. 56, con la quale erano state delegate alle Province alcune funzioni amministrative regionali, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 aprile 1976, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1976.

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1985 il Giudice relatore Alberto Malagugini;

udito l'Avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ricorso notificato il 2 aprile 1976 e depositato in cancelleria il 12 successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava, in riferimento all'art. 118, terzo comma, Cost. il disegno di legge approvato dal Consiglio regionale d'Abruzzo il 22 dicembre 1975 e riapprovato, dopo il rinvio del Governo, il 16 marzo 1976, con il quale veniva disposta l'abrogazione della legge regionale 6 giugno 1975, n. 56, recante "delega alle province delle funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, istruzione artigiana e professionale, assistenza scolastica, viabilità, caccia e pesca nelle acque interne".

Il ricorrente contestava innanzitutto la tesi, sostenuta dalla regione in sede di riapprovazione, secondo cui la prescrizione contenuta nell'art. 118, terzo comma, Cost. avrebbe carattere puramente orientativo e non cogente, sicché rientrerebbe nell'ambito dell'autonoma valutazione discrezionale della regione la decisione sia sul quando e come attuare il principio della delega di funzioni amministrative agli enti locali, sia sull'opportunità di revocare o modificare le deleghe già concesse. Tale tesi contrasterebbe col carattere di ente ad amministrazione indiretta necessaria da attribuirsi alla regione, conseguente all'esigenza - cui si ispira la predetta norma costituzionale - di evitare un accentramento regionale delle funzioni esercitabili dagli enti locali ed il formarsi di una cospicua burocrazia regionale, non imposta da valide ragioni di ordine tecnico o giuridico (sentt. 11/59, 39/57, 36/60). L'art. 118, terzo comma, Cost., espressione di un disegno generale di decentramento amministrativo, conterrebbe perciò - come previsto dalla Corte in riferimento alla analoga disposizione di cui all'art. 42 St. reg. sardo - un "categorico precetto" la cui previa applicazione condiziona la legittima formazione degli organici degli impiegati regionali (sent. n. 30 del 1959). Ciò sarebbe del resto confermato dall'art. 10 dello Statuto della regione Abruzzo che, oltre a recepire integralmente la norma costituzionale in questione, configura la revoca della delega come misura di carattere sanzionatorio, assistita da precise formalità e garanzie, con ciò dimostrando che trattasi di rimedio eccezionale al quale la regione può ricorrere solo quando sussistano precise circostanze che la giustificano.

Nel caso di specie, ad avviso del ricorrente, la disposta revoca sarebbe arbitraria, giacché la ragione addotta nel disegno di legge - e cioé il previsto riordinamento delle materie oggetto della delega in sede di attuazione della l. 23 luglio 1975, n. 382 - "non giustifica certamente una, oltretutto transitoria, riassunzione diretta delle attività amministrative operative da parte della regione".

2. - La Regione Abruzzo si é costituita con atto depositato il 2 luglio 1976, e perciò oltre il termine di 20 giorni dal deposito del ricorso previsto dall'art. 23, ult. comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

3. - All'udienza pubblica del 21 maggio 1985 l'Avvocatura dello Stato ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo, in subordine, per l'accoglimento del ricorso.

 

Considerato in diritto

 

1. - Con ricorso notificato il 2 aprile 1976, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato il disegno di legge, approvato il 22 dicembre 1975 e riapprovato, a seguito di rinvio governativo, il 16 marzo 1976 dal Consiglio regionale d'Abruzzo, portante "Abrogazione della legge regionale 6 giugno 1975, n. 56: delega alle province delle funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, istruzione artigiana e professionale, assistenza scolastica, viabilità, caccia e pesca nelle acque interne".

A giudizio del ricorrente, il disegno di legge denunziato si porrebbe in contrasto con l'art. 118, terzo comma, Cost., per effetto del quale la Regione non potrebbe "a suo libito delegare o meno agli enti locali le funzioni amministrative regionali ed anche revocare le deleghe già disposte".

2. - La legge regionale n. 56 del 1975, della cui abrogazione si tratta, conteneva la delega alle province di talune funzioni amministrative nelle materie sopra indicate mentre al conseguente, necessario, finanziamento delle funzioni così delegate si sarebbe dovuto provvedere in sede di bilancio (regionale), ripartendo i fondi all'uopo occorrenti.

Entrata in vigore la legge 22 luglio 1975, n. 382, il Consiglio regionale d'Abruzzo approvava e, in seguito al rinvio governativo, riapprovava il disegno di legge impugnato. Con la delibera legislativa in esame, da un lato (primo comma) veniva disposta l'abrogazione della precedente legge (regionale) n. 56 del 1975 e, dall'altro (secondo comma), si preannunziava una nuova disciplina in materia di "delega di funzioni amministrative in attuazione dei principi posti dall'art. 118 della Costituzione e dall'art. 10 dello Statuto, tenuto conto del complesso di norme da emanarsi entro il 30 settembre 1976 in virtù della legge 22 luglio 1975, n. 382, anche in riferimento alle connesse procedure di programmazione".

In effetti, la delega di cui all'art. 1 della legge 382 del 1975 (alla quale fa inequivoco riferimento il secondo comma, sopra riportato, dell'art. 1 del disegno di legge regionale) venne attuata, nel termine prorogato, in forza della legge n. 894 del 1976, con il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che, come é appena il caso di ricordare, ha radicalmente modificato l'ambito delle funzioni delegabili, ponendo le premesse per la realizzazione di un più organico decentramento.

Così mutato il quadro normativo statale, la Regione Abruzzo, con la legge 11 settembre 1979, n. 44, ha dettato "i principi e le modalità per il conferimento di funzioni degli enti locali mediante delega e subdelega in attuazione dell'art. 118 della Costituzione e degli artt. 9 e 10 del proprio statuto".

3. - Risulta evidente da quanto sopra osservato che la revoca della delega di talune parziali funzioni amministrative alle province, operata dalla Regione Abruzzo con il disegno di legge impugnato, rispondeva alla esigenza, posta dalla legge statale n. 382 del 1975, di affrontare in modo organico e complessivamente i rapporti tra Regioni ed enti territoriali minori, il che presuppone l'avvenuto trasferimento dallo Stato alle Regioni delle funzioni amministrative a queste ultime spettanti per dettato costituzionale.

Ora in presenza della sopravvenuta normazione statale, dal contenuto così fortemente innovatore, nonché della successiva legislazione regionale, di principio e di dettaglio (di cui alle leggi (regionali) nn. 44, 62, 63 del 1979, 21 del 1980, 61 del 1982, 10 e 45 del 1983, 71 del 1984) si deve prendere atto che anche la Regione Abruzzo ha attuato e sta attuando nel quadro in tale modo ridefinito le opportune deleghe e subdeleghe agli enti territoriali minori. Si deve, perciò, ritenere cessata la materia del contendere, posto che non può più discutersi di una pretesa violazione del precetto di cui all'art. 118, terzo comma, Cost. (quale ne sia l'interpretazione offerta), venendo se mai in rilievo tempi e modi di attuazione delle deleghe, ivi previste; il che esula dal thema decidendum.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Alberto MALAGUGINI

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1985.