ORDINANZA N. 173
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1983 dal Pretore di Grumello del Monte nel procedimento civile vertente tra Baldini Pier Luigi e S.p.a. Italpresse, iscritta al n. 772 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1984.
Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che il pretore di Grumello del Monte, con ordinanza 18 aprile 1983 (r.o. n. 772/1983), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ("Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private"), deducendo che esso, prevedendo un sistema di assunzione obbligatoria degli invalidi civili o di guerra a carico delle imprese private, contrasterebbe con gli artt. 38 e 41 Cost., addossando ai privati un onere assistenziale di pertinenza dello Stato, con conseguente compressione dell'iniziativa econonomica privata;
Considerato che questa Corte, con riferimento alla previgente normativa sull'assunzione obbligatoria degli invalidi (d.l. C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222), ha già ritenuto non fondata la questione sotto gli stessi profili ora dedotti, in quanto da un lato alle imprese non viene addossato il mantenimento assistenziale degli invalidi, ma si ha solo la instaurazione di un regolare rapporto di lavoro, in base al preventivo esame della residua capacità di lavoro dell'invalido e dall'altro non viene imposta una limitazione alla libera iniziativa non ammessa dall'art. 41 della Costituzione poiché il vincolo che viene imposto alle aziende ha una giustificazione di carattere sociale e l'iniziativa privata non viene compressa, non alterandosi la valutazione dei datori di lavoro in ordine al dimensionamento delle imprese (sent. n. 38 del 1980 e n. 279 del 1983);
che non vengono addotte dal giudice a quo argomentazioni che possano indurre a mutare il suddetto orientamento della Corte;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ("Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private"), sollevata dal pretore di Grumello del Monte con ordinanza 18 aprile 1983, in riferimento agli artt. 38 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.
Guglielmo ROEHRSSEN
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1985.