Ordinanza n.87 del 1985

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ORDINANZA N. 87

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BU CIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis legge 25 marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), promossi con ordinanze emesse il 5 novembre 1983 dal Pretore di Busto Arsizio, il 22 novembre 1983 dal Pretore di Thiene, il 10, il 29 ottobre, il 21 novembre e il 21 dicembre 1983 dal Pretore di Roma, il 3 ottobre 1983 dal Pretore di San Benedetto del Tronto, l'8 giugno 1983 dal Tribunale di Catania, il 3 novembre 1983 dal Pretore di Roma, il 2 novembre 1983 dal Pretore di Fidenza, il 28 dicembre 1983 dal Pretore di Roma, il 23 dicembre 1983 dal Pretore di Firenze, il 15 dicembre 1982 dal Pretore di Milano, il 23 dicembre 1983 dal Pretore di Roma, il 21 gennaio 1984 dal Pretore di Poggibonsi, il 30 gennaio 1984 dal Pretore di Ravenna, il 19 gennaio 1984 dal Pretore di Monza, il 1 febbraio 1984 dal Pretore di Busto Arsizio (n. 2 ord.), il 13 dicembre 1983 dal Pretore di Busto Arsizio, il 18 gennaio 1984 dal Pretore di Roma, il 6 maggio 1983 dal Pretore di Parma, il 25 febbraio e il 21 marzo 1984 dal Tribunale di San Remo, il 25 febbraio 1984 dal Pretore di Pavia, il 18 aprile 1984 dal Tribunale di Livorno, il 31 gennaio 1984 dal Pretore di Milano, il 29 marzo 1984 dal Pretore di San Benedetto del Tronto, il 20 febbraio 1984 dal Pretore di Roma, il 20 gennaio 1984 dal Pretore di Roma, il 23 marzo 1984 dal Pretore di Firenze, iscritte ai nn. 13,20, da 54 a 58,76,88, 155, 201, 211, 219, 233, 263, 349, 357, 367, 368, 369, 380, 409, 484, 485, 594, 807, 825, 840, 874, 875, 879 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 120, 155, 162, 176, 190, 197, 204, 211, 224, 238, 252, 259, 266, 287, 294, 307, 321, 341 del 1984 e n. 7 bis del 1985.

Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Marcora Mario e Maestroni Elide ed avente per oggetto la fine della locazione di un immobile non abitativo, il Pretore di Busto Arsizio con ordinanza del 5 novembre 1983 (reg. ord. n. 13 del 1984) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di conversione del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, il quale aveva prorogato di due anni i rapporti di locazione non abitativa già soggetti alla scadenza di cui all'art. 67 l. 27 luglio 1978 n. 392;

che secondo il Pretore, trattandosi nella specie di contratto non soggetto a proroga nel momento di entrata in vigore della l. ult. cit., e pertanto non rientrante nella categoria di locazioni previste nel detto art. 67 bensì in quella considerata nel successivo art. 71, il conduttore non poteva invocare l'ulteriore proroga legale disposta dal citato art. 15 bis;

che la legittimità costituzionale di questo articolo appariva dubbia al giudice rimettente, appunto in quanto esso limitava l'ulteriore proroga alla prima delle due categorie ora nominate e non l'estendeva alla seconda, senza alcuna valida giustificazione e perciò in contrasto con l'art. 3 Cost.;

che la stessa questione veniva sollevata, con le ordinanze meglio indicate in epigrafe, dallo stesso Pretore di Busto Arsizio (ord. n. 367, 368, 369 del 1984), nonché dai Pretori: di Thiene (n. 20 del 1984), di Roma (nn. 54 - 57, 88, 201, 233, 380, 874, 875 del 1984), di Fidenza (n. 155 del 1984), di Firenze (nn. 211 e 879 del 1984), di Milano (nn. 219 e 825 del 1984), di Poggibonsi (n. 263 del 1984), di Ravenna (n. 349 del 1984), di Monza (n. 357 del 1984), di Parma (n. 409 del 1984), di Pavia (n. 594 del 1984), di San Benedetto del Tronto (nn. 58 e 840 del 1984), nonché dai Tribunali di Catania (n. 76 del 1984), di San Remo (nn. 484 e 485 del 1984) e di Livorno (n. 807 del 1984);

che quest'ultima ordinanza si riferiva ad un immobile preso in locazione da un Comune, ossia ad una delle locazioni previste dall'art. 42 l. n. 392/1978, pur sempre riconducibili all'art. 71 st. l.;

che i Tribunali di Catania e di San Remo impugnavano il suddetto art. 15 bis anche con riferimento all'art. 42 Cost. osservando che esso comprimeva eccessivamente il diritto di proprietà dei locatori;

che il Tribunale di San Remo indicava nell'ord. n. 485/84, quale norma costituzionale di riferimento, anche l'art 41 Cost., ma senza fornire sul punto alcuna motivazione;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nelle cause nn. 13, 20, 56, 57, 155, 211, 219, 223, 349, 380, 584, 825, 840, 874, 875 e 879 del 1984 chiedendo che le questioni fossero dichiarate manifestamente infondate.

Considerato che per la sostanziale identità delle questioni sollevate i giudizi debbono essere riuniti;

che la questione relativa all'art. 3 Cost. é manifestamente infondata in quanto già decisa con la sentenza 5 aprile 1984 n. 89, in cui questa Corte ha osservato che il differente trattamento, disposto dall'impugnato art. 15 bis per i rapporti locativi "prorogati" (art. 67) rispetto a quelli "non prorogati" (art. 71) di cui alla legge n. 392 del 1978, trova fondamento nelle diverse caratteristiche dei rapporti stessi, in quanto soltanto rispetto ai primi la data di scadenza poteva funzionare quale comune punto di riferimento (lett. a), b), c) dell'art. 67 cit.), mentre i secondi, che peraltro costituivano un numero limitato, presentavano tratti talmente differenziati da non giustificare l'assoggettamento alla medesima disciplina;

che pure la censura relativa all'art. 41 Cost. é manifestamente infondata giacché, come si é detto nella citata sentenza, nella specie non viene dedotta alcuna attività produttiva del locatore, ma si verte soltanto in tema di godimento di un bene, quale l'immobile dato in locazione, onde non é pertinente il richiamo alla libertà di iniziativa economica;

che, infine, manifestamente infondata é la questione relativa all'art. 42 Cost. poiché la proroga in questione venne disposta, come é stato ritenuto nella più volte cit. sent. n. 89 del 1984, per adeguare la disciplina transitoria della l. n. 392 del 1978 a circostanze del tutto eccezionali e transeunti, risultando in tal modo non irrazionale il sacrificio del diritto di proprietà del locatore.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di conversione del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost. dai Pretori di Busto Arsizio, Thiene, Roma, Fidenza, Firenze, Milano, Poggibonsi, Ravenna, Monza, Parma, Pavia, San Benedetto del Tronto, nonché dai Tribunali di Catania, San Remo e Livorno, con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decisa con sentenza 5 aprile 1984 n. 89.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Francesco SAJA

Depositata in cancelleria il 28 marzo 1985.