ORDINANZA N. 80
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Interruzione volontaria della gravidanza) promosso con l'ordinanza emessa il 29 luglio 1980 dal giudice tutelare di Torino sull'istanza proposta da Bonanate Roberta, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 dell'anno 1982.
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che:
1. - il giudice tutelare di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 ("Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"), che, nel disciplinare il caso in cui la gestante che promuove la procedura per l'interruzione della gravidanza sia di età inferiore ai diciotto anni, richiede l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela, o in casi particolari l'intervento del giudice tutelare;
2. - il giudice a quo deduce che il meccanismo previsto dalla norma censurata violerebbe l'indicato parametro costituzionale in quanto creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento:
a) tra gestanti maggiorenni e gestanti minorenni, ponendo soltanto le seconde "nella condizione di dover accettare una maternità non desiderata per il concorrere della volontà contraria vuoi dei genitori vuoi del tutore", senza che tale risultato si giustifichi in considerazione del limite gravante in via generale sulla capacità di agire del minore;
b) entro la stessa cerchia delle minorenni, in quanto alle gestanti, a parità di condizioni, verrebbe impedito ovvero consentito interrompere la gravidanza in funzione di un dato estraneo alla loro determinazione, quale l'attitudine morale o religiosa nei confronti dell'aborto di chi deve integrare la volontà dell'interessata;
considerato che la questione, già sollevata in termini identici dallo stesso giudice a quo con ordinanza del maggio 1979, é stata dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 109 del 1981.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal giudice tutelare di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.
Guglielmo ROEHRSSEN - Antonio LA PERGOLA
Depositata in cancelleria il 20 marzo 1985.