ORDINANZA N. 78
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
Composta dai signori:
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690 (Tutela delle acque dall'inquinamento), promossi con tre ordinanze emesse il 12 ottobre 1983 e il 9 febbraio 1984 dal Tribunale di Verona nei procedimenti penali a carico di Casari Adriano ed altro, Zocca Dino e Peruso Mario, iscritte ai nn. 10, 340 e 479 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 155, 252 e 266 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Verona, con tre ordinanze di identico contenuto emesse il 12 ottobre 1983 ed il 9 febbraio 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690, "in relazione agli artt. 9, 12, 13, 15 e 21 l. 319/1976 e successive modifiche nella parte in cui esclude l'assoggettamento dei complessi adibiti a servizi al regime previsto per i soli insediamenti produttivi": argomentando che l'impugnata disciplina comporterebbe "ingiustificata disparità di trattamento per situazioni sostanzialmente analoghe con violazione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione";
e che nei rispettivi giudizi non vi é stata costituzione di parti, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che la Corte ha già dichiarato inammissibili analoghe questioni, con sentenza n. 314 del 1983: argomentando che, in nome del principio d'eguaglianza, la Corte stessa non é "abilitata a esercitare scelte di esclusiva spettanza del legislatore, ma può solo ricondurre le deroghe ingiustificate e le arbitrarie eccezioni alle regole già stabilite dalla legge ovvero ai principi generali univocamente desumibili dall'ordinamento"; mentre l'art. 1 quater "anziché dettare regole o ispirarsi a principi generali, ha dato corpo ad una serie di scelte politiche, concernenti i più diversi complessi di situazioni", la specifica sorte delle quali "potrà essere certo mutata o meglio precisata", ma "sulla base di opzioni e di valutazioni ... eccedenti la competenza della Corte".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690 (Tutela delle acque dall'inquinamento), "nella parte in cui esclude l'assoggettamento dei complessi adibiti a servizi al regime previsto per i soli insediamenti produttivi", sollevata dal Tribunale di Verona, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.
Guglielmo ROEHRSSEN - Livio PALADIN
Depositata in cancelleria il 20 marzo 1985.