Ordinanza n.76 del 1985

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ORDINANZA N. 76

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48 (Norme per la disciplina degli scarichi delle acque di rifiuto), promossi con tre ordinanze emesse l'8 e il 10 giugno 1983 dal tribunale di Como nei procedimenti penali a carico di Lanzi Elisa, Limonta Livio ed altro e Bertotto Serafino, iscritte ai nn. 376, 377 e 378 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che il tribunale di Como, con tre ordinanze identiche emesse rispettivamente in data 8 e 10 giugno 1983, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge regionale della Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

che i relativi giudizi, attinenti alla stessa norma, possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza;

considerato che il collegio a quo dubita che la tutela delle acque dall'inquinamento sia materia che rientri nella competenza legislativa della regione Lombardia, siccome non ricompresa tra quelle elencate nell'art. 117 Cost. e non attribuibile alla competenza regionale stessa per profili di connessione o per ragioni di evolutività dell'ordinamento, anche costituzionale;

che, per contro, questa Corte, con la sentenza n. 225 del 1983 ha dichiarato non fondata identica questione, sollevata dallo stesso che nelle ordinanze di rimessione non sono prospettati profili nuovi o diversi, tali da indurre la Corte a modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge regionale della Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, sollevata con riferimento all'art. 117 della Costituzione dal tribunale di Como con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE

Depositata in cancelleria il 20 marzo 1985.