Ordinanza n.65 del 1985

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ORDINANZA N. 65

ANNO 1985

 

REPUBBLICA  ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma primo, C.P.M.P., promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1984 dal Tribunale Militare di Verona nel procedimento penale a carico di Marrazzo Carmine ed altro, iscritta al n.260 del registro ordinanze 1984 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1985 il giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che con ordinanza 27 gennaio 1984 il Tribunale militare di Verona, nel procedimento penale contro Marazzo Carmine ed altro, imputato del reato di cui gli artt. 110 c.p. e 195, primo comma, 47 n. 4 c.p.m.p. (concorso in violenza aggravata contro un inferiore), solleva la questione di leggittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, c.p.m.p. con riferimento all'art. 3 Cost.,

che rilevava il Tribunale remittente l'irrazionale disparità di trattamento del regime sanzionatorio contemplato nella disposizione denunziata rispetto le ipotesi previste nel secondo comma, dove sono descritte fattispecie di e anche maggiore gravità, in ordine alle quali, tuttavia, a seguito della sent. 27 maggio 1982, n. 103 di questa Corte si applicano pene molto più miti,

considerato che la questione é stata già risolta con sent. 14 giugno 1984, n. 173 di questa Corte, concernente situazione perfettamente identica, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione denunziata limitatamente alle parole "con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni",

che, pertanto, giusta la prassi giurisprudenziale vigente, la questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente infondata la questione di leggittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, c.p.m.p., sollevata dal Tribunale militare di Verona con ordinanza 27 gennaio 1984, perché l'illegittimità é già stata dichiarata con sent. 14 giugno 1984, n. 173.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1985.

Leopoldo ELIA - Ettore GALLO

Depositata in cancelleria l'8 marzo 1985.