Ordinanza n.31 del 1985

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ORDINANZA N. 31

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1977 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Consiglieri Aldo ed altri e SIP s.p.a., iscritta al n. 163 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 dell'anno 1977.

Visto l'atto di costituzione della SIP nonché l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 gennaio 1977 il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui nel delegare all'autorità amministrativa l'onere di determinare l'entità delle tariffe telefoniche ivi specificate non stabilisce "criteri di base e linee generali" idonei a delimitare "la discrezionalità dell'ente impositore", in violazione del principio di riserva di legge relativa sancito dall'art. 23 Cost.;

che si é costituita in giudizio la SIP concludendo per l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione sollevata;

che analoghe conclusioni d’infondatezza sono state prese dall'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in giudizio per il Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che il denunciato art. 304 deve necessariamente essere valutato in relazione al potere di determinazione dei prezzi dei servizi devoluto in via esclusiva al Comitato interministeriale istituito con decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 (e successive modificazioni) - ai sensi dell'art. 4 -;

che analoga questione é stata già decisa dalla Corte con la sentenza n. 72 del 1969 che dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 232 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, contenente il "codice postale e delle telecomunicazioni" con riferimento all'art. 23 della Costituzione;

che nella motivazione della predetta sentenza venne affermato tra l'altro (richiamando la sentenza n. 103 del 1957) che la legge attribuisce al Comitato interministeriale un potere che "lungi dall'essere illimitato sì da sconfinare in una valutazione di fattori riservata al legislatore, é collegato ad elementi di natura tecnica che ne circoscrivono l'ambito";

che nella stessa sentenza venne altresì accertato che il potere spettante al Governo non può essere esercitato se non uniformandosi alle deliberazioni adottate dal CIP;

che le stesse ragioni vanno nella specie ribadite non trovando nell’ordinanza di rimessione argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.

Leopoldo ELIA - Giuseppe BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 1985.