ORDINANZA N. 22
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 102 del codice penale, promossi con due ordinanze emesse il 24 gennaio 1983 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Roma nei procedimenti di sicurezza contro Sinibaldi Lorenzo e Carlini Carlo, iscritte ai nn. 702 e 720 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32 e 39 dell'anno 1984.
Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che il magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Roma, con le due ordinanze - d’identico tenore - indicate in epigrafe dubita che l'art. 102 c.p., in quanto non prevede che la declaratoria d’abitualità (presunta) nel delitto sia subordinata al previo accertamento giudiziale della pericolosità sociale del soggetto, contrasti con l'art. 27, terzo comma, Cost.: sostenendo, al riguardo, che ove tale pericolosità manchi e sia perciò anticipatamente revocata (in ipotesi, a breve distanza di tempo dalla sua applicazione) la misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro conseguente alla declaratoria d’abitualità, quest'ultima produrrebbe solo effetti "desocializzanti" (quali l'impossibilità di guidare autoveicoli, o di esercitare il commercio o di godere dei benefici previsti da provvedimenti d’amnistia o di condono: artt. 82 cod. strada, 11 T.U.L.P.S., 151 e 174, ult. cpv., c.p.).
Considerato che tale questione, già sollevata in termini identici dal medesimo magistrato di sorveglianza con dieci precedenti ordinanze, é stata dalla Corte dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 19 del 1984.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 c.p. sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., dal magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Alberto MALAGUGINI
Depositata in cancelleria il 30 gennaio 1985.