Ordinanza n.22 del 1985

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ORDINANZA N. 22

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 102 del codice penale, promossi con due ordinanze emesse il 24 gennaio 1983 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Roma nei procedimenti di sicurezza contro Sinibaldi Lorenzo e Carlini Carlo, iscritte ai nn. 702 e 720 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32 e 39 dell'anno 1984.

Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che il magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Roma, con le due ordinanze - d’identico tenore - indicate in epigrafe dubita che l'art. 102 c.p., in quanto non prevede che la declaratoria d’abitualità (presunta) nel delitto sia subordinata al previo accertamento giudiziale della pericolosità sociale del soggetto, contrasti con l'art. 27, terzo comma, Cost.: sostenendo, al riguardo, che ove tale pericolosità manchi e sia perciò anticipatamente revocata (in ipotesi, a breve distanza di tempo dalla sua applicazione) la misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro conseguente alla declaratoria d’abitualità, quest'ultima produrrebbe solo effetti "desocializzanti" (quali l'impossibilità di guidare autoveicoli, o di esercitare il commercio o di godere dei benefici previsti da provvedimenti d’amnistia o di condono: artt. 82 cod. strada, 11 T.U.L.P.S., 151 e 174, ult. cpv., c.p.).

Considerato che tale questione, già sollevata in termini identici dal medesimo magistrato di sorveglianza con dieci precedenti ordinanze, é stata dalla Corte dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 19 del 1984.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 c.p. sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., dal magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.

Leopoldo ELIA -  Alberto MALAGUGINI

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 1985.