ORDINANZA N. 10
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANTTI
Prof. Giuseppe BORZELLINO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l’edificabilità dei suoli) promossi con due ordinanze emesse il 13 dicembre 1981 dal pretore di Laurenzana nei procedimenti penali a carico di Romano Biagio e Petrone Fortunato Donato ed altri, iscritte ai nn. 335 e 336 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno, 1983.
Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri:
udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che il pretore di Laurenzana con due ordinanze emesse entrambe il 13 dicembre 1981 (nn. 335 e 336 del reg. ord. 1983) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in quanto, assoggettando alla stessa sanzione chi, pur senza la preventiva concessione, abbia tuttavia edificato nel pieno rispetto delle norme urbanistiche, e chi, invece, munito o meno di concessione edilizia, abbia violato le disposizioni poste a tutela dell'interesse urbanistico, pone quoad poenam sullo stesso piano due attività sostanzialmente diverse.
Considerato che identica questione é stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 84 del 1984, sulla scia della consolidata giurisprudenza di questa Corte in ordine alla censurabilità delle scelte del legislatore in materia di configurazione delle fattispecie criminose e di previsione delle correlative pene solo allorché esse diano luogo a sperequazioni di tali gravità da risultare palesemente inique;
che il giudice a quo non prospetta in questa sede motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Laurenzana con ordinanze emesse il 13 dicembre 1981 (nn. 335 e 336 del reg. ord. del 1983).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Giuseppe FERRARI
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1985.