ORDINANZA N. 309
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1979 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Zimatore Enzo e il Ministro per la pubblica istruzione, iscritta al n. 402 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 dell'anno 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 26 maggio 1979, ha sollevato, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nella parte in cui attribuisce al Ministro per la pubblica istruzione la facoltà di "imporre qualsiasi altra misura rivolta ad impedire che siano alterate le condizioni dell'ambiente che circonda le cose immobili soggette alla disciplina di detta legge e a vietare, quindi, che nuove costruzioni modifichino la fisionomia della zona", dando così modo di istituire un vero e proprio vincolo di inedificabilità senza indennizzo;
e che nel presente giudizio é intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha chiesto, in via preliminare, che la questione venga dichiarata inammissibile (e ciò per la sua irrilevanza ai fini della definizione del giudizio a quo, dato il difetto di giurisdizione del giudice adito a decidere su una domanda concernente la illegittimità di un provvedimento amministrativo e, quindi, non di pertinenza del giudice ordinario) e, nel merito, manifestamente infondata (e ciò per l'esistenza di precedenti decisioni della Corte che hanno disatteso analoghe denunce di illegittimità costituzionale);
ritenuto che l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato deve essere disatteso, in quanto dall'ordinanza di rimessione risulta che nel giudizio a quo la pretesa dell'attore era in definitiva diretta ad ottenere "la giusta indennità pari al valore dell'immobile con gli interessi e i danni", a prescindere dall'illegittimità o no del provvedimento amministrativo;
considerato che un'analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge n. 1089 del 1939, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, é stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 202 del 1974, in quanto la norma denunciata non comporta ablazione del diritto di proprietà, e che l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sollevata, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 26 maggio 1979.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.
Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO -Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1984.