ORDINANZA N. 306
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 12 agosto 1982, n. 532 (Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro. Misure alternative alla carcerazione preventiva), e dell'art. 502 del codice di procedura penale, promossi con due ordinanze emesse il 16 dicembre 1983 dal Tribunale per i minorenni di Roma nei procedimenti penali a carico di Radulovic Soia e Hrustic Rascia ed altro, iscritte ai nn. 347 e 348 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 238 e 252 dell'anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1984 il Giudice relatore Giovanni Conso;
udito l'avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Rilevato che il Tribunale per i minorenni di Roma, con due ordinanze di identico contenuto pronunciate il 16 novembre 1983, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 17 della legge 12 agosto 1982, n. 532, e 502 c.p.p. "nella parte in cui consentono la conclusione del procedimento instaurato con rito direttissimo, prima della pronuncia del Tribunale, competente ai sensi della Legge 12 agosto 1982, n. 532, in ordine alla richiesta di riesame del provvedimento restrittivo della libertà personale";
e che in entrambi i giudizi é intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;
considerato che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, é intervenuta la legge 28 luglio 1984, n. 398 (Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria), il cui art. 19 ha sostituito, integralmente il testo dell'art. 263-bis cod. proc. pen., fondamentale in ordine al riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, eliminando dal primo comma le parole "emessi nel corso dell'istruzione o dal giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio";
e che, di conseguenza, appare opportuno che il giudice a quo valuti l'eventuale incidenza del nuovo assetto normativo (v., analogamente, l'ordinanza n. 305 del 1984) sulla proposta questione di legittimità costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.
Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO -Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1984.