Ordinanza n.305 del 1984

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ORDINANZA N. 305

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263-bis del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1984 dal Tribunale di Teramo nel procedimento penale a carico di Silvestri Pietro ed altro, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1984 il Giudice relatore Giovanni Conso;

udito l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Rilevato che il Tribunale di Teramo, con ordinanza del 18 febbraio 1984, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 263-bis cod. proc. pen. (come sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 532), nella parte in cui consente il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale "emessi nel corso dell'istruzione o dal giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio" e non anche degli analoghi provvedimenti emessi nel predibattimento o nel dibattimento, per i quali, ai sensi del terzo comma dello stesso art. 263-bis cod. proc. pen., continua ad applicarsi la regola generale della ricorribilità in cassazione per violazione di legge;

e che nel presente giudizio é intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;

considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, é entrata in vigore la legge 28 luglio 1984, n. 398 (Norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria), il cui art. 19 ha sostituito integralmente il testo dell'art. 263-bis cod. proc. pen., eliminando dal primo comma proprio le parole "emessi nel corso dell'istruzione o dal giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio";

e che, di conseguenza, va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché valuti la rilevanza della proposta questione anche alla stregua della nuova normativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Teramo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.

 

Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO -Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1984.