Ordinanza n.303 del 1984

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ORDINANZA N. 303

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 80 bis del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada) introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 ottobre 1982 dal Pretore di Porretta Terme nel procedimento penale a carico di Afflitto Angelo ed altro, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 156 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 26 aprile 1982 dal Pretore di Voltri nei procedimenti penali riuniti a carico di Calascibetta Pietro, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che i Pretori di Porretta Terme e di Voltri con le ordinanze in epigrafe hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 bis del codice della strada, introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede per il reato di guida senza patente (perché non conseguita) la pena accessoria della confisca del veicolo, mentre non prevede la stessa pena accessoria nel caso di guida senza patente (per mancanza dei necessari requisiti).

Considerato che più volte la Corte costituzionale ha affermato il principio per cui un'irragionevole omissione del legislatore non può condurre alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di altra norma di per sé ragionevole (cfr. in particolare la sentenza n. 168/82);

che, inoltre, il discrezionale apprezzamento del legislatore in ordine alla gravità delle condotte incriminate si é espresso in questo caso nel diverso trattamento sanzionatorio previsto per le due ipotesi contravvenzionali, essendo il reato di guida senza patente, perché non conseguita, punito più gravemente del reato di guida senza patente per mancanza dei necessari requisiti;

che rispetto a tale diversificato trattamento sanzionatorio appare coerente il regime della confisca;

che pertanto la questione proposta va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 1l marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 bis del codice della strada, sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.

 

Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1984.