ORDINANZA N. 273
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del codice di procedura civile, in relazione agli artt. 633, comma primo, n. 3, e 636 stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1980 dal G. I. presso il Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Michelini Genoveffa e Mondini Francesco, iscritta al n. 339 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 dell'anno 1984.
Visto l'atto di costituzione di Mondini Francesco nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che il giudice istruttore presso il Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 12 marzo 1980, ma pervenuta alla Corte il 21 marzo 1984 (notificata il 19 e comunicata il 21 dello stesso mese di marzo 1980; pubblicata nella G. U. n. 238 del 29 agosto 1984 e iscritta al n. 339/1984) nel procedimento civile tra Michelini Genoveffa e Mondini Francesco ebbe a sollevare questione d'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 648 comma secondo in relazione agli artt. 633 comma primo n. 3 e 636 stesso codice; che sia il Presidente del Consiglio dei ministri con atto d'intervento depositato il 22 aprile 1984, sia il Mondini, costituitosi con atto depositato il 10 aprile 1984, hanno concluso per la declaratoria d'infondatezza della proposta questione.
Considerato che questa Corte, con sent. 2 maggio 1984 n. 137, ha dichiarato non fondata, nei sensi e nei limiti segnati in motivazione, la stessa questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 648 comma secondo, 633 comma primo n. 3 e 636 c.p.c.; che il giudice a quo non prospetta argomenti idonei ad andare in opposto avviso.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 648 comma secondo, 633 comma primo n. 3 e 636 c.p.c., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal giudice istruttore presso il Tribunale di Genova con ordinanza 12 marzo 1980 (n. 339 R.O. 1984); questione già dichiarata non fondata nei sensi e nei limiti segnati nella motivazione della sent. 2 maggio 1984 n. 137 della Corte.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1984.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1984.