Ordinanza n.272 del 1984

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ORDINANZA N. 272

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

          Prof. Giuseppe BORZELLINO,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 648, comma secondo del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1983 dal G.I. presso il Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la s.a.s. Il Castello e la s.p.a. General Grassi, iscritta al n. 880 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Rilevato che il giudice istruttore presso il Tribunale di Torino, con ordinanza emessa il 24 aprile 1983 (n. 880 R.O. 1983) nel procedimento civile tra la s.a.s. Il Castello e la s.p.a. General Grassi ha d'ufficio sollevato, in riferimento all'art. 3 comma secondo Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 648 comma secondo c.p.c. in quanto il giudice istruttore é tenuto a dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per il solo fatto che l'opponente abbia offerto cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni spese e danni, a prescindere dalla circostanza che l'opposizione sia o meno fondata su prova scritta o di pronta soluzione.

Considerato che questa Corte, con sent. 2 maggio 1984 n. 137, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 648 comma secondo c.p.c. nella parte in cui dispone che il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non già possa concederla sol dopo aver delibato gli elementi probatori di cui all'art. 648 comma primo e la corrispondenza della offerta cauzione all'entità degli oggetti indicati nel comma secondo dello stesso art. 648.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza, nella parte di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 648 comma secondo, sollevata con ordinanza resa il 24 aprile 1983 (n. 880 R.O. 1983) dal giudice istruttore civile presso il Tribunale di Torino, in riferimento all'art. 3 comma secondo Cost., già dichiarata fondata con sent. 2 maggio 1984, n. 137.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1984.

 

Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO

 

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1984.