Ordinanza n.262 del 1984

 

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ORDINANZA N. 262

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 29 luglio 1980, n. 385 (Norme provvisorie sulle indennità di espropriazione di aree edificabili) e art. 14, comma nono, legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), promossi con sei ordinanze emesse il 22 ottobre, 1 dicembre 1982, 16 febbraio (n. 2 ord.), 27 aprile, e 1 giugno 1983 dalla Corte d'appello di Napoli, iscritte ai nn. da 1057 a 1062 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 88 e 95 dell'anno 1984.

Visti gli atti di costituzione di Annone Francesco nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Corte d'appello di Napoli - con sei ordinanze rispettivamente emesse il 22 ottobre 1982, il 1 dicembre 1982, il 16 febbraio 1983 R.O. nn. 1058 e 1061/1983), il 27 aprile 1983 ed il 1 giugno 1983 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 29 luglio 1980, n. 385, con particolare riguardo agli artt. 1 e 2 l. cit., per dedotta violazione degli artt. 24, primo comma, e 42, terzo comma, della Costituzione (cui l'ordinanza del 27 aprile 1983 affianca l'art. 113 Cost.); che la stessa Corte - mediante le ordinanze del 1 dicembre 1982 e del 16 febbraio 1983 R.O. n. 1058/1983) - ha inoltre impugnato l'art. 14, nono comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in riferimento all'art. 3 Cost.; che in tutti i giudizi (fatta eccezione per quello introdotto dall'ordinanza del 27 aprile 1983) é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che questa Corte dichiari manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 385 del 1980, in quanto già dichiarati illegittimi con sentenza n. 223 del 1983; che il Presidente del Consiglio ha inoltre sostenuto, con riguardo alla prima ordinanza del 16 febbraio 1983 R.O. n. 1058/1983), l'inammissibilità della questione concernente l'art. 14, nono comma, della legge n. 10 del 1977; e che, per converso, nel giudizio instaurato mediante l'ordinanza del 1 dicembre 1982, si é costituito l'attore Francesco Annone, aderendo a tutte le tesi del giudice a quo.

Considerato che i sei giudizi predetti si prestano ad essere riuniti e decisi con unica ordinanza; che questa Corte ha già dichiarato, con sentenza n. 223 del 1983, l'illegittimità costituziaonale degli artt. 1 e 2 della legge 29 luglio 1980, n. 385 (nonché degli articoli unici delle leggi 25 settembre 1981, n. 535, 29 luglio 1982, n. 481, e 23 dicembre 1982, n. 943); che la prima ordinanza del 16 febbraio 1983 R.O. n. 1058/1983) non motiva affatto per ciò che riguarda l'ulteriore impugnativa dell'art. 14, nono comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sicché dev'essere accolta l'eccezione d'inammissibilità, proposta dall'Avvocatura dello Stato; che, tuttavia, si presenta manifestamente inammissibile la stessa impugnativa dell'art. 14, nono comma (rectius: quinto comma), come prospettata dall'ordinanza del 1 dicembre 1982, sebbene quest'ultimo provvedimento ravvisi la violazione del principio generale d'eguaglianza in ciò che la prevista indennità aggiuntiva non spetta al proprietario diretto coltivatore del fondo, nell'ipotesi in cui non si verifichi la cessione volontaria; che, infatti, i criteri da applicare per la determinazione dell'indennità aggiuntiva, quanto alle aree edificabili come quella di cui si controverte nel giudizio a quo, hanno già formato oggetto della dichiarazione d'illegittimità costituzionale pronunciata mediante la sentenza n. 5 del 1980.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 29 luglio 1980, n. 385 - sollevata dalla Corte d'appello di Napoli, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 42, terzo comma, e 113 della Costituzione - in quanto già decisa con sentenza n. 223 del 1983;

2. - dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, quinto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sollevata dalla Corte medesima, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.

 

Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO

 

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1984.