SENTENZA N. 241
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma primo, legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza) promosso con ordinanza emessa il 1 dicembre 1978 dalla Corte dei conti nel giudizio di responsabilità proposto nei confronti di Barticola Americo ed altro iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 182 dell'anno 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 1 dicembre 1978, la prima sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui essa attribuisce - come si precisa nel dispositivo - "alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, e non alla Corte dei conti, la cognizione dei giudizi di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".
Sulla base di tale disciplina - e, più precisamente, in applicazione dell'art. 30, primo comma, 1. cit. (richiamato dall'art. 56 della legge 12 febbraio 1968, n. 132) - competente a giudicare delle responsabilità in esame nella specie, in quanto concernenti il presidente di un ente ospedaliero, sarebbe infatti il giudice ordinario. Ma ciò colliderebbe con il secondo comma dell'art. 103 Cost., per cui é la Corte dei conti che "ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica": donde una "competenza esclusiva" della Corte stessa, "garantita da riserva di legge costituzionale", in cui non potrebbero non ricadere i giudizi di responsabilità per fatti di gestione amministrativa nel confronto degli amministratori delle IPAB.
2. - Nel presente giudizio non vi é stata costituzione di parti. É invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile la proposta questione, che si risolverebbe in "una mera opinione diretta a sollecitare un intervento del legislatore in materia".
Considerato in diritto
L'ordinanza di rimessione collega giustamente l'impugnativa dell'art. 30, primo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (per cui "le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono di competenza dei tribunali ordinari"), alla questione di legittimità costituzionale promossa in pari tempo dalla Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale, che coinvolgeva gli artt. 261, 263, 264 e 265 del t.u. della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383. Anche in quest'ultimo caso, difatti, la Corte dei conti censurava, in riferimento al secondo comma dell'art. 103 Cost., una disciplina che attribuiva (e tuttora attribuisce) all'autorità giudiziaria ordinaria, e non alla Corte medesima, la cognizione delle controversie concernenti la responsabilità per danni degli amministratori e degli impiegati di enti locali.
Senonché questa Corte si é già pronunciata in proposito, dapprima con sentenza n. 102 del 1977 (puntualmente richiamata dall'Avvocatura dello Stato) e quindi con sentenza n. 189 del presente anno. Fin dalla prima occasione, si é rilevato che non spetta alla Corte la richiesta "dichiarazione giudiziale della capacità espansiva della disciplina sulla responsabilità dei dipendenti dello Stato", tale da estendere in materia la giurisdizione della Corte dei conti, senza che sia necessaria alcuna interpositio legislatoris. Trattasi, al contrario, di "valutazioni e deliberazioni" riservate ad apposite leggi statali, data la "tendenziale" e non assoluta generalità della giurisdizione contabile prevista dal secondo comma dell'art. 103 Cost.: con la conseguenza che impugnative del genere sono inammissibili, in quanto non propongono "autentiche questioni di legittimità costituzionale". In altri termini - come aggiunge la sentenza n. 189 del 1984 - i giudizi di responsabilità che si svolgono, rispettivamente, dinanzi al giudice ordinario e dinanzi alla Corte dei conti "si configurano in modo notevolmente diverso e possono comportare effetti diversi nei riguardi tanto dei responsabili quanto dei soggetti danneggiati"; sicché ne risulta confermato che la scelta fra l'uno e l'altro regime "supera le competenze di questa Corte, rientrando nella discrezionalità del potere legislativo, al quale soltanto può spettare di valutare se e quali siano le soluzioni più idonee alla salvaguardia dei pubblici interessi insiti nella materia de qua".
Ora, le conclusioni così raggiunte in tema di responsabilità degli amministratori e degli impiegati comunali e provinciali non possono non applicarsi alle gestioni amministrative delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. La limitazione derivante dalla norma impugnata, rispetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti, suscita infatti gli stessi problemi nascenti dalle analoghe previsioni del citato testo unico del 1934. E deve dunque ripetersi, anche in ordine alle IPAB, che spetta al legislatore e non a questa Corte stabilire se limitazioni del genere debbano essere rimosse e con quali conseguenze.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972 - nella parte in cui "attribuisce alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, e non alla Corte dei conti, la cognizione dei giudizi di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - sollevata dalla Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1984.