ORDINANZA N. 215
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis della legge 25 marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) promossi con ordinanze emesse il 4 marzo 1983 dal Pretore di Milano, il 18 febbraio 1983 dal Tribunale di Bassano del Grappa, il 28 febbraio 1983 dal Pretore di Firenze, il 22 marzo 1983 dal Pretore di Milano, il 21 marzo 1983 dal Pretore di Milano, il 16 novembre 1982 dal Pretore di Varese, il 17 maggio 1983 dal Pretore di Biella, il 30 marzo 1983 dal Pretore di Milano, il 21 giugno 1983 dal Pretore di Busto Arsizio, il 2 luglio 1983 dal Pretore di Ravenna (n. 2 ordinanze), il 24 maggio 1983, il 10 maggio 1983, il 5 luglio 1983, il 18 giugno 1983, il 2 giugno 1983, il 14 giugno 1983, il 20 maggio 1983, il 9 giugno 1983, l'11 giugno 1983 dal Pretore di Roma, il 21 giugno 1983 dal Pretore di Busto Arsizio, il 28 marzo 1983 dal Pretore di Milano, il 23 luglio 1983 dal Pretore di Roma, il 10 maggio 1983 dal Pretore di Milano, il 26 giugno 1983 dal Pretore di Fiorenzuola d'Arda, il 20 luglio 1983 dal Pretore di Milano, il 23 luglio 1983 dal Pretore di Roma, il 9 luglio 1983 dal Pretore di Roma, il 9 settembre 1983 dal Pretore di Almenno S. Salvatore, il 12 ottobre 1983 dal Pretore di Thiene, il 12 luglio 1983 dal Pretore di Firenze, il 15 ottobre 1983 dal Pretore di Roma, il 27 ottobre 1983 dal Pretore di Pontedecimo, il 24 luglio 1983 dal Pretore di Milano iscritte ai nn. 430, 462, 502, 505, 535, 598, 649, 650, 724, 787, 788, da 816 a 824, 828, 877, 878, 887, 901, 909, 941, 942, 952, 959, 986, 1027, 1041 e 1076 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 267, 288, 308 e 322 del 1983 e nn. 4, 11, 46, 53, 60, 67, 81, 88, 93, 95, 102 e 141 del 1984. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra la s.p.a. Metalinox e la s.p.a. Amplimedical ed avente per oggetto la fine della locazione di un immobile non abitativo, il Pretore di Milano con ordinanza del 4 marzo 1983 (reg. ord. n. 430 del 1983) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di conversione del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, il quale aveva prorogato di due anni i rapporti di locazione non abitativa già soggetti alle scadenze di cui all'art. 67, lett. a), b) e c) l. 27 luglio 1978 n. 392;
che secondo il Pretore, trattandosi nella specie di contratto non soggetto a proroga nel momento dell'entrata in vigore della l. ult. cit., e pertanto non rientrante nella categoria di locazioni previste nel detto art. 67 bensì in quella considerata nel successivo art. 71, il conduttore non poteva invocare l'ulteriore proroga legale disposta dal citato art. 15 bis;
che la legittimità costituzionale di questo articolo appariva dubbia al giudice rimettente, appunto in quanto esso limitava l'ulteriore proroga alla prima delle due categorie ora nominate e non l'estendeva alla seconda, senza alcuna valida giustificazione e perciò in contrasto con l'art. 3 Cost.;
che la stessa questione di legittimità costituzionale veniva sollevata dal medesimo Pretore con ordinanze 22 marzo 1983, emessa in cause Valente c. Trezzi, Colucci c. Palmieri; 30 marzo 1983, Visintini c. s.r.l. Ete; 28 marzo 1983, la Previdente c. Ferroni; 10 maggio 1983 s.p.a. Carmelia c. s.r.l. Specchiopiuma; 20 luglio 1983, s.n. c. Edizioni universitarie e scientifiche c. s.p.a. Donnatex e s.p.a. Immobiliare Alda c. Arpaja (reg. ord. nn. 430, 505, 535, 650, 877, 887, 909, 1076 del 1983); nonché dai Pretori di Firenze, 28 febbraio 1983, s.p.a. Segem c. ditta Falbor; 12 luglio 1983, Vannacci c. s.r.l. Elefante (reg. ord. nn. 502 e 986 del 1983); di Varese, 16 novembre 1982, Turato c. Marchiorato (reg. ord. n. 598 del 1983); di Biella, 17 maggio 1983, s.p.a Fimpa c. Segre (reg. ord. 649 del 1983); di Busto Arsizio, 21 giugno 1983, Oracolo c. Maffi e s.a.s. Immobiliare Dalilah c. ditta Comas (reg. ord. nn. 724 e 828 del 1983); di Ravenna, 2 luglio 1983, Ricci c. Lombardini (reg. ord. nn. 787 e 788 del 1983); di Roma, 10 maggio 1983, s.r.l. Prani c. Sgalia; 5 luglio 1983, Grasselli c. s.p.a. Bassani Ticino; 18 giugno 1983, Zandri c. s.p.a. Fumeo; 2 giugno 1983, Patulli c. Rossi; 14 giugno 1983, Surigo c. Novi; 20 maggio 1983, Gelmetti c. s.p.a. AGIAP; 9 giugno 1983, Arpino c. s.r.l. Dempat; 11 giugno 1983, Basile c. INPS (reg. ord. n. da 817 a 824 del 1983); 23 luglio 1983, s.p.a. Moore Elsie Marino Torlonia c. s.n. c. Calzaturificio Rossetti e Ambrogini c. s.r.l. Napoleone 47 Mode; 9 luglio 1983, Silla c. Mauro; 15 ottobre 1983, s.p.a. Pimi c. Ministero degli interni (reg. ord. nn. 878, 941, 942, 1027); di Fiorenzuola d'Arda, 26 luglio 1983 Dodi c. Negrotti (reg. ord. n. 901 del 1983); di Almenno San Salvatore, 9 settembre 1983, Morlotti c. Milesi (reg. ord. n. 952 del 1983); di Thiene, 12 ottobre 1983, Selvatico c. Duso (reg. ord. n. 959 del 1983); di Pontedecimo, 27 ottobre 1983, Pesciallo c. Amo (reg. ord. n. 1041 del 1983); dal Tribunale di Bassano del Grappa, 18 febbraio 1983, s.n. c. Ceramiche Ronzan c. Baggio (reg. ord. n. 462 del 1983);
che con l'ordinanza 24 maggio 1983, Leone c. Rigo (reg. ord. n. 816 del 1983) il Pretore di Roma dubita che l'art. 15 bis contrasti con le seguenti norme della Costituzione:
- art. 3, in quanto esso attua una disparità di trattamento non solo tra conduttori ma anche tra locatori;
- art. 41, poiché esso pregiudicherebbe senza fini di utilità sociale il diritto di iniziativa economica privata;
- art. 42, poiché l'ulteriore proroga contrasterebbe coi principi espressi dalla Corte con le sent. nn. 3 e 225 del 1976, secondo cui il ricorso del legislatore a continue proroghe legali si giustifica solo in quanto imposto da esigenze temporanee e straordinarie, certamente non ricorrenti nel caso in esame, ossia dopo che la l. n. 392 del 1978 ha dettato una disciplina definitiva in materia di locazioni;
- ancora art. 42, in quanto la mancata valutazione delle condizioni economiche dei conduttori più ricchi dei locatori dimostrerebbe la non rispondenza della ulteriore proroga in questione alla funzione sociale della proprietà;
che pertanto con questa ordinanza il Pretore di Roma, a differenza degli altri giudici rimettenti, non chiede alla Corte una pronuncia additiva, ossia che estenda la proroga dell'art. 15 bis ai contratti di cui all'art. 71 l. n. 392 del 1978, bensì una pronuncia ablativa, ossia la semplice dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interviene nelle cause nn. 535, 598, 649, 724, 787, 788, 816-824, 887, 901, 909, 941, 942, 952, 959, 1027, 1041, chiedendo dichiararsi l'infondatezza delle questioni.
Considerato che per la loro identità o connessione i giudizi debbono essere riuniti;
che le questioni sollevate dal Pretore di Roma con l'ordinanza n. 816 del 1983, ossia quelle intese a provocare non già una sentenza additiva ma la semplice dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 15 bis, sono manifestamente inammissibili in quanto non rilevanti nel giudizio in corso, nel quale - trattandosi di contratto di cui all'art. 71 l. n. 392 del 1978 - lo stesso art. 15 bis é, per affermazione dello stesso giudice rimettente, non applicabile;
che la questione sollevata con tutte le altre ordinanze é manifestamente infondata in quanto già decisa con la sentenza 5 aprile 1984 n. 89, in cui questa Corte ha osservato che il differente trattamento, disposto dall'impugnato art. 15 bis per i rapporti locativi "prorogati" (art. 67) rispetto a quelli "non prorogati" (art. 71) dalla legge n. 392 del 1978, é giustificato dalle diverse caratteristiche dei rapporti stessi sia poiché solo per i primi erano ipotizzate - di regola - comuni date di scadenza (lett. a, b, c dell'art. 67 cit.), sia perché i secondi costituivano un numero limitato e perciò il legislatore del 1982 ragionevolmente ne considerò adeguata, e quindi non da modificare, la disciplina transitoria già vigente.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di conversione del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, sollevate con riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost. dal Pretore di Roma con l'ordinanza n. 816 del 1983;
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 15 bis, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Milano, Firenze, Varese, Biella, Busto Arsizio, Ravenna, Roma, Fiorenzuola d'Arda, Almenno San Salvatore, Thiene e Pontedecimo, nonché dal Tribunale di Bassano del Grappa con le altre ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decisa con sentenza 5 aprile 1984 n. 89.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1984.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1984.