ORDINANZA N. 207
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 53, comma primo, e 77, commi primo e secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promossi con ordinanze emesse il 17 novembre 1982 dal Pretore di Verona, il 12 novembre 1982 dal Pretore di Padova, il 10 dicembre 1982 dal Pretore di Padova (n. 2 ordinanze), il 20 ottobre 1982 dal Pretore di Genova, il 22 dicembre 1982 dal Pretore di Recanati, il 2 aprile 1982 dal Pretore di Ancona, l'11 gennaio 1983 dal Pretore di Monza, il 9 dicembre 1982 dal Pretore di Cantù, il 16 e il 23 marzo 1983 dal Pretore di Torino, il 24 febbraio 1982 dal Pretore di Dolo, il 22 febbraio 1983 dal Pretore di Riva del Garda, il 14 aprile 1983 dal Pretore di Domodossola, il 17 maggio 1983 dal Pretore di Modena, il 16 maggio 1983 dal Pretore di Oristano, il 22 aprile 1983 dal Pretore di Padova, il 20 maggio 1983 dal Pretore di Empoli, il 19 aprile 1983 dal Pretore di Sassari, il 23 maggio 1983 dal Pretore di Padova, il 7 maggio 1983 dal Pretore di Firenze, il 9 luglio 1983 dal Pretore di Monza, l'11 luglio 1983 dal Tribunale di Arezzo, il 19 luglio 1983 dal Pretore di Vigevano, il 26 maggio 1983 dal Pretore di Moncalieri, il 29 settembre 1983 dal Pretore di Livorno, il 4 ottobre 1983 dal Pretore di Vigevano, il 14 luglio 1983 dal Pretore di Omegna (n. 2 ordinanze), il 17 ottobre 1983 dal Pretore di Poggibonsi, il 19 ottobre 1983 dal Tribunale di Venezia, il 23 settembre 1983 dal Pretore di Gubbio, il 27 ottobre 1983 dal Tribunale di Verona, e il 12 luglio 1983 dal Pretore di Monza, iscritte rispettivamente ai nn. 13, 59, 96, 106, 125, 156, 173, 185, 198, 428, 429, 441, 450, 464, 514, 614, 675, 703, 717, 791, 852, 853, 911, 912, 939, 958, 966, 978, 979, 990, 999, 1004, 1032, 1048 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 163, 177, 184, 198, 219, 225, 253, 295, 301 e 315 del 1983 e nn. 11, 18, 32, 39, 60, 67, 74, 81, 88, 95, e 102 del 1984. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Pretore di Verona con ord. 17 novembre 1982 (n. 13/83 reg. ord.) il Pretore di Padova con le ord. 12 novembre 1982, 10 dicembre 1982, 10 dicembre 1982, 22 aprile 1983, 23 maggio 1983 (rispettivamente nn. 59, 96, 106, 675 e 791/83 reg. ord.), il Pretore di Genova con ord. 20 ottobre 1982 (reg. ord. n. 125/83), il Pretore di Recanati con ord. 22 dicembre 1982 (reg. ord. n. 156/83), il Pretore di Ancona con ord. 2 aprile 1982 (reg. ord. n. 173/83), il Pretore di Monza con le ord. 11 gennaio 1983, 9 luglio 1983, e 12 luglio 1983 (rispettivamente nn. 185, 853, 1048 reg. ord. 1983), il Pretore di Cantù con ord. 9 dicembre 1982 (reg. ord. n. l98/83), il Pretore di Torino con le ord. 16 e 23 marzo 1983 (reg. ord. nn. 428 e 429/83), il Pretore di Dolo con ord. 24 febbraio 1983 (reg. ord. n. 441/83), il Pretore di Riva del Garda con ord. 22 febbraio 1983 (reg. ord. n. 450/83), il Pretore di Domodossola con ord. 14 aprile 1983 (reg. ord. n. 464/83), il Pretore di Modena con ord. 17 marzo 1983 (reg. ord. n. 514/83), il Pretore di Oristano con ord. 16 maggio 1983 (reg. ord. n. 614/83), il Pretore di Empoli con ord. 20 maggio 1983 (reg. ord. n. 703/83), il Pretore di Sassari con ord. 19 aprile 1983 (reg. ord. n. 717/83), il Pretore di Firenze con ord. 7 maggio 1983 (reg. ord. n. 852/83), il Tribunale di Arezzo con ord. 11 luglio 1983 (reg. ord. n. 911/83), il Pretore di Vigevano con le ord. 19 luglio 1983 e 4 ottobre 1983 (nn. 912 e 966 reg. ord. 1983), il Pretore di Moncalieri con ord. 26 maggio 1983 (reg. ord. n. 939!83), il Pretore di Livorno con ord. 29 settembre 1983 (reg. ord. n. 958/83), il Pretore di Omegna con le due ord. 14 luglio 1983 (nn. 978 e 979 reg. ord. 1983), il Pretore di Poggibonsi con ord. 17 ottobre 1983 (reg. ord. n. 990/83), il Tribunale di Venezia con ord. 19 ottobre 1983 (reg. ord. n. 999/83), il Pretore di Gubbio con ord. 23 settembre 1983 (reg. ord. n. 1004/83), il Tribunale di Verona con ord. 27 ottobre 1983 (reg. ord. n. 1032/83) hanno tutti sollevato identica questione di legittimità costituzionale, denunziando l'irrazionalità della l. 24 novembre 1981 n. 689 là dove non consente la sostituzione della pena pecuniaria, comminata da sola o alternativamente a pena detentiva, mentre consente la sostituzione di pene detentive brevi, comminate per reati sicuramente di maggiore gravità,
- che la maggior parte dei remittenti ha impugnato l'art. 77, primo e secondo comma della legge, in relazione all'art. 3 Cost. (Pretori di Verona - Padova - Cantù - Torino (428/83) - Riva del Garda - Domodossola - Oristano - Empoli - Sassari - Firenze - Livorno - Venezia), mentre altri, ferma restando la sostanza dei rilievi sopra accennati, hanno impugnato anche in correlazione l'art. 53 primo comma (Pretori di Recanati - Torino (429/83) - Modena - Arezzo - Vigevano - Dolo - Omegna (978/83) - Gubbio - Tribunale di Verona),
- che altri magistrati, oltre che all'art. 3 Cost., si sono riferiti anche all'art. 27 Cost., sia denunziando il solo art. 77 (Pretori di Ancona, Monza e Moncalieri) sia impugnando anche l'art. 53 (Pretori di Genova e Omegna (979/83), mentre uno soltanto dei remittenti (Pret. Poggibonsi), nel denunziare l'art. 77 della legge, si é riferito agli artt. 3 e 24 Cost.,
- che il Presidente del Consiglio dei ministri ha svolto intervento, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, limitatamente ai giudizi concernenti le ordinanze nn. 13, 59, 106, 125, 198, 614, 703, 717, 791, 852, 853, 911, 912, 939, 958, 966, 978, 979, 990, 999, 1004, 1032, 1048, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.
Considerato che, anche a prescindere dalla dubbia rilevanza di alcune ordinanze dal cui testo non risulta la richiesta di applicazione della misura sostitutiva da parte della difesa o il parere espresso dal P.M., resta comune a tutte il fatto che questa Corte ha già deciso la sollevata questione con sent. 24 maggio 1984 n. 148 dichiarandola inammissibile perché la risoluzione del problema prospettato non rientra nei poteri di questa Corte ma spetta al legislatore,
- che nessuna delle ordinanze ha avanzato profili nuovi o diversi o comunque tali da indurre la Corte a discostarsi dal precedente giudizio,
- che trattandosi di unica identica questione, i giudizi debbono essere riuniti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 comma primo e 77 commi primo e secondo della legge 24 novembre 1981 n. 689, sollevata dai giudici e colle ordinanze elencate in epigrafe per contrasto coll'art. 3, da solo, o in correlazione agli artt. 24 e 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1984.