Ordinanza n.198 del 1984

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ORDINANZA N. 198

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sui programmi e sul coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1979 dalla Corte di Appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra Tuccillo Francesco ed altra e IACP di Napoli ed altra, iscritta al n. 487 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237 dell'anno 1979.

Visto l'atto di costituzione di Tuccillo Francesco ed altra nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Cortedi appello di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma quinto, della l. 1971 n. 865, come modificato dall'art. 14 della l. 1977 n. 10, che detta criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione ed occupazione, per contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione; e dell'art. 19 della stessa legge; che in caso di opposizione alla stima, prevede il ricorso all'AGO direttamente davanti alla corte di appello "privando così le parti di un grado di giurisdizione", per contrasto con l'art. 24 Cost.;

e che, nel giudizio innanzi alla Corte, si sono costituiti le parti private Tuccillo e Rocco ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo, rispettivamente, le prime per l'accoglimento e il secondo per la reiezione dell'impugnativa.

Considerato, con riferimento alla prima questione, che questa Corte, con sentenza n. 5 del 1980, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma quinto, della l. 22 ottobre 1971 n. 865, come modificato dall'art. 14 della l. 28 gennaio 1977 n. 10;

e, con riguardo alla seconda questione, con cui si lamenta una pretesa violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, che la stessa Corte ha più volte negato - da ultimo con sentenza n. 78 del corrente anno (in fattispecie affatto analoga a quella odierna) - l'esistenza nel nostro ordinamento del suddetto principio, che il legislatore ordinario non é pertanto tenuto ad osservare in ogni caso.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza:

a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma quinto, della legge 22 ottobre 1971 n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 5 del 25 gennaio 1980;

b) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della stessa l. n. 865 del 1971, sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., con l'ordinanza della Corte di appello di Napoli in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1984.